Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/117

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cosí lo Stato invece d’incassare lire 7,660,373, non esige- rebbe che lire 6,519,790, somma maggiore di lire 1,114,052 di quella che si ricavava prima che l’imposta della gabella fosse estesa a tutte le provincie, e minore di sole 370,210 lire di quella che il Ministero presumeva di ricavare col pri- mitivo suo progetto che presentava alla Camera il 19 marzo 1852.

La Commissione imprese qui a trattare la questione se si dovesse ammettere una maggiore e speciale riduzione a fa- vore della provincia di Genova, ed in altri termini se si do- vesse toccare al riparto della quota delle diverse provincie, fissato dalla tabella numero 4 annessa alla legge 2 gennaio 1853.

Le ragioni che stanne per la provincia di Genova sono esposte nel rapporto che precede il progetto del signor mi- nistro, delle quali non si può diseonoscere l’imporlanza, e che è inutile ripetere.

La Commissione non ha creduto di noter ammettere una diminuzione piú forie per quella provincia per i riflessi se- guenti:

I! riparto fra le provincie dello Stato è la pietra angolare su cui tutta poggia la legge 2 gennaio 1853. Scalzata la base da un lato, non ayvi piú ragione per non toccarla dall’aliro. Ammesso un alleviamento piú notevole per la provincia di Genova, giustizia ed equitá comandano lo si aminetta anche per tutte quelle altre che trovinsi in identica o deteriore condizione. Da ciò solo che il signor ministro delle finanze ba rappresentata la gravezza che pesa sulla provincia di Ge- Nova, non ne discende la conseguenza che nessun’aitra sop- porti lo stesso peso, o non lo sopporti piú grave. Ii signor ministro può avere tenuto conto eziandio delle altre singole provincie, certo è però che non ne fa il menomo cenno nella sua relazione. i

Ora è notorio che oltre la provincia di Genova reclamano quelle d’Oneglia, di Pinerolo, di Valle Sesia, dell’Ossola ed altre ancora Vi citeremo in special modo Ja provincia di Bobbio. L’imposta gabellaria per i comuni di questa pro- vincia che per lo addietro vi andavano soggetti, era subap- paitata per lire 19,458. La legge 2 gennaio 1853 ridusse l’antica imposta dal momento che sopprimeva la tassa sulle pelli, e vi detraeva ancora quella parte corrispondente alle spese che seco portava l’appalto. La nuova tassa adunque di quei comuni della provincia di B.bbio avrebbe pure dovalo essere d’altrettanto minore. Invece essa è ora salita ad oltre lire 27,000.

Sollevata in modo speciale la provincia di Genova che pure deve ora risentire quasí intiery il beneficio della recerte ri- for:na daziaria, vogliono pure essere ‘ugualmente sollevate viemaggiormente quella di Bobbio ed altre; e la Commis- sione sarebbe forzata ad entrare tale in un laberinto, dal quale, mancante qual è dei dati voluti, non potrebbe uscire, e vi confessa che non nutre fiducia di riuscire a proporvi un riparto piú consentaneo alle diverse circestanze locali,

La provincia di Genova racchiude centri di popolazione, nei quali, per essere la consumazione dei generi sottoposti alla gabella maggiore di quella di altri comuni della pro- vincia stessa, la Lassa può essere senza sacrificio pagata, e lo sgravio perciò del quinto, che la Commissione vi propone, potrebbe, secondo il suo progetto, piú o meno cumularsi sulle minori terre che versano in ben altre condizioni.

La provincia di Genova inoltre non produce gran copia di vino in confronto di altre provincie dello Stato. Ora fra que- ste alcune ve n’ha per le quali l’antica tassa che servi di norma principale per la fissazione della nuova, poggiava spe-

cia!mente sulla loro condizione essenzialmente vinifera, e conseguentemente sulla maggiore consumazione che ivi si faceva del vino. Dal che deriva che quelle provincie mede- sime, le quali in tempi ordinari non possono ravvisarsi per nulla gravate, ora, che per le anormali annate è quasi ces- sata la consumazione del vino, appaiono eccessivamente col- pite.

La Commissione è quindi delente di non poter ammettere una piú larga diminuzione a favore delia provincia di Ge- nova. Essa però si lusinga che a quella provincia non tornerá ingrata la sua proposta, ia quale se non combina perfetta- mente colle considerazioni addotte dal signor ministro delle finanze a di lei favore, le attribuisce però ad una diminu- zione di lire 3 15 per cento .in piú, ossia una somma mag- giore di lire 9320 di quello le assegni il progetto del Go- verno, ed estende la diminuzione ugualmente che per tutte le altre provincie dello Stato a tutto giugno 1855, mentre il Ministero intendeva restringerla anche per quella di Genova al primo semestre del 1854, e finalmente, quello che piú importa, fissa un termine entro il quale la legge 2 gennaio 1852 deve essere riformata.

Un’altra non meno grave questione si presentava alla Commissione a risolversi, la quale consiste nel vedere se tutti indistintamente i comuni, qualunque sia il numero di loro popolazione, dovessero essere chiamati a comparteci» pare al beneficio della riduzione del canone fatta alle pro- vincie, ed in una proporzione fissa e certa, oppure se l’alle- viamento dovesse solo restringersi alle terre minori, ed a secanda dei riconosciuti bisogni.

Teoricamente parlando, fa d’uopo ammettere che piú forte è la consumazione nelle localitá dove è prú agglomerata la popolazione.

Ma se questo principio, consacrato dagli statisti, non può essere contestato, la Commissione teme però assai possa tro- vare costantemente una giusta applicazione nella pratica. A lei consta infatti che alcuni centri di maggiore popolazione sono în proporzione non meno aygravati di quello Jo sieno comuni di molto minore popolazione, L’escludere adunque a priori i comuni i piú popolati da un beneficio il quale, di sua natura, vuol essere esteso a tutti quelli che sono in si tuazione da dovere invocarlo, non parve né troppo logico, nè troppo conforme ad equitá.

Parimente l’ammettere tutti i comuni, senza distinzione di sorta, al beneficio della riduzione in an modo uniforme ed assoluto, quaudo risulta che alcuni comuni pagano agevol- mente la loro quota, sarebbe stato lo stesso che estendere l’ef- fetto di questo progetto di legge, che il signor ministro chiama d’indole di quasi beneficenza, IÀ dove non è richiesta.

Lo stesso inconveniente s’incontrerebbe anche nel caso in cui si adottasse un terzo metodo, quale sarebbe quello di di- videre in due categorie i comuni, comprendendo nell’una i piú popolati, i meno nell’altra, ed applicando alla prima la riduzione, per esempio, del decimo, ed alla seconda del quinto o del quarto; poichè è ben ovvio lo scorgere che in alcuni casi anche il decimo andrebbe a sgravare comuni che non hanno nessun bisogno di sgravio.

Nell’intento di ovviare ad ogni inconveniente, di non pre- cludere la via a nessun comune di rappresentare i suoi bi- sogni, di rendere ad ognuno il fatto suo, la Commissione crede essere migliore partito l’adottare un sistema che faccia facoltá all’intendente ed al Consiglio provinciale di estendere 0 no a tutti i comuni, ed in quella misura che l’equitá sia per suggerire, il beneficio della riduzione fatta al canone della provincia. i

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