Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/155

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Art. 32, Riserva sul trasporto e sulla distribuzione degli stampati.

Le amministrazioni postali dei due Stati si riservano il di- ritto di non effettuare sul proprio territorio il trasporte e la distribuzione di quegli stampati a cui riguardo non fosse stato adempito alle leggi, ordini e decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione nei due paesi,

Art. 33. Indennizzo per lettere assicurate smarrite,

La responsabilitá delle due amministrazioni postali per le lettere assicurate scambievolmente rimesse non sará estensi- bile che alla prestazione di un indennizzo in caso di smarri- mento, determinato nella somma di italiane lire cinquanta (50) per lettera se lo smarrimento avrá avuto luogo sul terri. torio sardo, o di austriache lire sessanta (60) se il medesimo avrá avuto luogo sul territorio austriace.

Questo indennizzo sará dovuto in ogni caso al mittente della lettera, e verrá perciò corrisposto all’amministrazione che l’aveva rimessa da quella sul cui territorio avrá avuto luogo lo smarrimento, tosto che questo sia stato constatato.

Il dirilto all’indennizzo sará estensibile, non solo alie let- tere assicurate internazionali, ma ben anche a quelle di transito.

In caso di smarrimento sopra territori esteri, ’ammini- strazione postale che avrá servito da intermediaria inter- porrá i suoi buoni uffizi per procurare alle parti reclamanti queli’indennizzo che fosse stato stabilito nelle convenzioni coi rispettivi Stati.

Scorso il periodo di sei mesi dal giorno della imposta- zione, senza che ne venga fatto reclamo, cessa la reciproca responsabilitá delle due amministrazioni postali.

Art. 54, Privaliva postale.

Onde assicurarsi reciprocamente l’intiero prodotto delle corrispondenze internazionali, i due Governi si obbligano di impedire per quanto è in loro potere che lo scambio delle medesime si faccia per altro mezzo che non per quello delle rispettive amministrazioni.

Art. 55. Liquidazione e saldo dei conti.

Ogni mese verranno stesi dalle due amministrazioni postali i conti risultanti dalla trasmissione reciproca delle corrispon- denze, e ne verrá effettuato il saldo in moneta sonante tosto che le due parti saranno pienamente d’accordo sulla somma del credito e debito rispettivo,

Il saldo per crediti austriaci sará fatto tenere in valuta’

austriaca alla Cassa postale in Verona; quello per crediti sardi sará fatto tenere in valuta italiana alla Cassa postale in Torino.

La spedizione delle somme di saldo coi mezzi erariali sará trattata come spedizione d’ufficio,

Nella liquidazione dei conti austriache lire cento (100) sa-

ranno conguagliate a italiane lire ottantasette (87).

Art. 56. Incarichi altribuiti alle due amministrazioni postali. °

Le due amministrazioni postali fisseranno concordemente,

e nell’interesse ben inteso del pubblico servizio, gli uffici che _

dovranno effettuare lo scambio dei pieghi, le ore delle comu- nicazioni postali e la direzione da. darsi alle corrispondenze,

non che la forma dei conti, e finalmente tutte Je altre misure

di dettaglio e d’ordine necessarie alla esecuzione delle stipu- lazioni portate dalla presente convenzione.

Rimane inteso che tulfe queste misure potranno essere in seguito modificate dalle stesse amministrazioni postali, tut. tavolta che di comune accordo ne fosse riconosciuta la ne- cessitá o l’utilitá.

Art. 37. Principio e durata della convenzione.

La presente convenzione comincierá ad avere effetto il giorno primo gennaio mille ottocento cinquantaquattro, e

rimarrá in attivitá sino al trentuno dicembre mille ottocento

cinquantasei,

Scorso questo termine la medesima si considererá prolun- gata d’anno in anno, ove sei mesi prima della scadenza non venga disdetta da una delle parti contraenti.

Durante questi ultimi sei mesi la convenzione continuerá ad avere piena esecuzione in ogni sua parle. Cosí pure non ne dovranno risentire pregiudizio la liquidazione ed il saldo dei conti, che anche dopo spirato il detto termine dovessero aver luogo tra le due amministrazioni postali,

Art. 58, Cambio delle ratifiche.

La presente convenzione sará ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrá luogo a Torino il piú presto possibile,

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmata la presente convenzione, e vi hanno apposto l’impronto dei loro stemmi.

Fatto a Torino in doppio originale questo dí ventotto del mese di sellembre dell’anno di grazia mille ottocento cin- quantatrè i

Firmato PoLLone.

Firmato Appoxy, È: