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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/216

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documenti parlamentari


Si premette che la città di Torino, per la circostanza che l’attuale giardino pubblico, posto sui così detti Ripari, più non corrisponderebbe allo sfogo della ognora crescente di lei popolazione, sia entrata nel divisamento di formare altro luogo di ricreazione in sito che per capacità presenti maggiori mezzi di circolazione e per giacitura offra una bella prospettiva;

Che essa città, avendo riconosciuto ché questi due elementi si troverebbero nella cascina demaniale detta l’Ajrule, presso Torino, abbia intraprese trattative colle finanze dello Stato all’oggetto che le si faccia la cessione del terreno necessario per la formazione di detti nuovi giardini pubblici, posto a destra ed a sinistra del viale del Valentino tra il regio castello di questo nome ed il ponte sospeso sul fiume Po;

Che in risultato di queste trattative, e dopo seguite apposite conferenze tra í rappresentanti le finanze dello Stato e quelli del municipio, siansi intesi i seguenti capi di convenzione, la quale non s’intenderà valida ed esecutiva se non dopo che sarà stata approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico;

Epperò si sono personalmente costituiti avanti di me direttore di divisione nel Ministero di finanze, ed alla presenza dei signori Giovanni Berutti e Pietro Ferrero, gl’illustrissimi signori conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, per parte delle finanze, ed avvocato cavaliere Giovanni Notta, sindaco della città di Torino, per parte della stessa città, appositamente incaricato dal Consiglio delegata con deliberazione del 21 gennaio 1854, i quali hanno inteso e convenuto quanto infra:

Art. 1. Le finanze dello Stato, nella persona del prefato signor conte Camillo di Cavour, hanno ceduto e rimesso, come colla presente cedono e rimettono alla città di Torino, per essa accettante il sunnominato signor avvocato cavaliere Giovanni Notta, sindaco della stessa città, in modo irrevocabile ed allo scopo di farvi i giardini pubblici, e colla condizione che per lo spazio di dieci anni non possa destinarla ad uso di fabbricazione per caseggiati, ad eccezione di fabbricazioni per casini da spettacoli, caffè e simili, quella porzione della cascina detta l’Ajrale sita presso Torino, la quale è limitata a sera dall’asse proseguita dalla via del Belvedere, a notte, giorno e mattino, dal getto dei fossi circondanti esteriormente il viale del Re; da un quarto del rondò del ponte sospesi; da tre tratti successivi del viale del Valentino; da metà del rondò di questo nome, e da un tratto del viale di San Salvario sino al capo sud-est dell’asse anzidetto della via del Belvedere; quale porzione di detta cascina è della superficie all’incirca di metri quadrati 79,383 57 (corrispondenti a giornate venti, tavole ottantanove) come risulta dal piano d’ingrandimento presso il Valentino, proposto dalle finanze pei terreni demaniali, sottoscritto Promis in data 22 giugno 1853, colle modificazioni in data del 19 gennaio 1854.

Art. 2. Le finanze cedono parimente alla città di Torino l’area demaniale sita tra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po, segnata nel suddetto tipo colle lettere X, Y, Z, del quantitativo di giornate due, tavole trentacinque.

Art. 3. Le finanze nel vendere come fabbricabile la rimanente area demaniale a sera, si obbligano di tenere la linea frontale delle fabbriche prospicienti a mattino sui giardini pubblici, a distanza di metri 6 dall’asse proseguito dalla via del Belvedere in tutta la sua nuova estensione.

Questa striscia larga metri 6 compresa tra i viali del Re e di San Salvario sarà dalle finanze gratuitamente lasciata alla città per uso di strada pubblica.

Art. 4. In correspettivo della cessione che le finanze le fanno delle due aree di terreno di cui è cenno agli articoli 1 e 2, la città di Torino pagherà alle medesime la somma di lire cinquecento cinquantamila, ripartita come segue: cioè lire duecentomila al momento della riduzione in atto pubblico della presente convenzione; lire duecentomila prima della fine dell’anno mille ottocento cinquantacinque; e le restanti lire cento cinquantamila prima della fine dell’anno mille ottocento cinquantasei, senza corrispondenza d’interessi, avuto riguardo al maggiore compenso di cui all’articolo seguente.

Art. 5. Oltre alla somma suindicata di lire cinquecento cinquantamila per correspettivo di dette due aree, la città di Torino ha ceduto e cede alle finanze tutto il terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, a tenore del piano dell’ispettore onorario del Genio civile signor cavaliere Maus in data del 28 ottobre ultimo scorso, di cui si unisce alla presente uno stralcio autentico per la porzione relativa allo scalo di cui si tratta.

Questo terreno unitamente a quello distinto in tinta gialla, e la porzione occupata dalla stazione provvisoria distinta in tinta rossa, quella in tinta verde occupata per il caffè e giardino, ed in fine quella in tinta violacea per magazzini e tettoie, comporranno riunite l’intiero rettangolo chiuso dal perimetro L, N, E, M, di cui nel precitato piano Maus.

Art. 6. La città di Torino viene surrogata nei diritti e negli oneri dipendenti dal contratto di locazione in corso della cascina Ajrale acconsentita al signor Deodato Decavero il 16 luglio mille ottocento quarantasette, alla cui risoluzione dovrà quindi essa provvedere mediante le indennità stabilite dal vigente Codice civile, giusta la facoltà alle finanze riservata coll’articolo 9 dei capitoli condizionali che regolano detto contratto di locazione.

E richiesto io direttore di divisione, ho ricevuto la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti coi testimoni tutti conosciuti, meco sottoscritti.

C. Cavour. — Notta Giovanni.

Berutti Giovanni. — Ferrero Pietro,
Teodoro Barnato
, direttore di divisione


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Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Despine, Michelini G. B., Tegas, Cavour Gustavo, Menabrea, Lisio, e Torelli, relatore.

Signori! — Il 30 dello scorso gennaio il signor ministro delle finanze vi presentava un progetto di legge tendente ad ottenere l’approvazione di un contratto di vendita di alcuni terreni demaniali alla città di Torino per la formazione di giardini pubblici dietro il corrispettivo di lire 550,000.

I vostri uffici erano in massima favorevoli al progetto, salvo però ai commissari il precisare meglio che non faceva la relazione che accompagnava il progetto ministeriale, il valore che potevasi realmente attribuire ai terreni da cedersi, non che quello che dal municipio stesso veniva alla sua volta ceduto alle finanze in prossimità dell’attuale scalo della strada ferrata dello Stato. Qualora un più minuto esame avesse dimostrato che l’interesse dell’erario poteva ritenersi leso con questo contratto, dovevasi rifiutarne la sanzione.

L’attenzione della vostra Commissione dovette quindi concentrarsi su questo punto, il che si trovò agevolato dalla dettagliata analisi che venne fatta del prezzo medesimo, nella