Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/32

Da Wikisource.

— 8329 — |

fo cu lento cea eee lezioni cicloni ni I I ARR ri

DOCUMENTI PARLAMENTARI

zione di pagamento del diritto proporzionale dovranno es- sere concordi in ogni parte col duplicata su cui viene ri- chiesta l’apposizione del bollo od il visto per bolle senza pa- gamento di diritto.

Quando però la prima lettera di cambio e quella per du- plicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sará soggetta al diritto di bollo proporzionale.

Art. 9, Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta di protocollo. Col bollo a diritto fisso,

s

Secondo la sua destinazione come in appresso

ww = * ©

a w

Gol bollo proporzionale.

Seritture di locazione sul prezzo cumulato per gli

anni a cui essa si estende, e scritture di obbligazione

da oltre le lire 500 alle lire 1000... ..... n Îî >» Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio. ....» 1 >»

Carta di commercio.

Col bollo a diritto fisso.

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.» .0 80 Col bollo proporzionale. Gambiali ed altri effetti di commercio sino a lire DIO siringa sasa a ni ® ‘0728 Id. da oltre le lire 500 alle lire 1000 .....» 050 Id. da oltre Ie lire 1000 per ogni migliaio ...» 0 BO

Art. 10, La carfa da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli alti e provvedimenti indicati ai numeri 35 e 36 dell’articolo 30, i quali cesseranno di essere sog- getti alla registrazione ed al pagamento del diritto di sigillo, di cui nella tariffa annessa al regio editto 27 settembre 1822, e nelle regie patenti del 5 aprile 1816, salva la riscossione dell’emolumento sulle sentenze a termini della relativa ta- riffa.

Art. 11. I diritti di bollo straordinario sono stabiliti per ciascun foglio come segue:

- In ragione della dimensione.

Fino alla dimensione di decimetri :

quadrati AU. 0.0.6. 0 600 L. 0 50 id. dalbla20 .......... +. a.» id. da 20450... 4.004 Rd Per ogni maggior dimensione...» 4»

In ragione delle somme o dei valori.

Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a L.500» da oltre Je lire 500 alle lire 1000... ....,. a» da oltre le lire 1000 per ogni migliaio. . . .»

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari bili nei casi previsti dalla legge :

0 25 o 50 0 50 applica-

Wasla dd È a RA I L. n» 04 Ditta ie ei ae a» s 05 dov ora e e ee a 20 Uda a LE RE Ùú ded» f a

Art. 12, Nei diritti proporzionali, per la frazione di mille

si pagherá come pel mille intiero,

4

Art. 13, I bolli tanto ordinari che stracrdinari, la loro forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fabbri- cata per conto-dello Stato saranno delerminati con reale de- creto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art Il. Ia mancanza di bolli ordinari 0 straordinari rela- tivi ai diritti proporzionali, si supplirá col visto per bollo.

Art. 15. Non si può eccedere il numero delle linee trac-

‘ ciatea termine dell’arlicolo 3, o scrivere fuori delle mede-

sime, nè sul margine ivi prescritto. Art. 16. Nelle copie degli atti pubblici o di qualunqueatto

@ scritto ricevuto od autenticato da notai o da segretari giu-

diziari od amministrativi, il numero delle sillabe di ogni linea da calcolarsi sul foglio intero non potrá essere maggiore di venti.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scrilti ri- prodotti colla stampa o colla litografia.

Art, 17. Lo spaccio della carta bollata è affidato agli agenti

i demaniali, e sussidiariamente alle persone autorizzate dal

ministro delle finanze, mediante l’aggio o la retribuzione de- terminata dai regolamenti.

Esso è proibito a qualunque altro.

Art. 18, L’applicazione del bollo straordinario alle carte per legge ammessibili a tale formalitá è affidata ad uffizi sta- biliti con decreto reale.

Dove non esistono tali uffizi vi si supplirá col visto per bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.

Art. 19, È proibito di scrivere o di estendere la stampa o litografia sull’impronto del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione, siano in qualsivoglia modo alterali.

Art. 0. È proibito l’uso di carta munita di un bollo infe- riore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l’uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti e contemplati nell’articolo 30.

Art. 21, Un foglio di carta, che ha giá servito per un atto. o scritte, non può piú essere impiegato.

Non si considererá che abbia giá servito, sempreché dallo stesso foglio evidentemente risalti che l’atto o scritto fu principiato e non compiuto.

Art. 22. È proibito di fare, sí perl’originale che per copia,

‘ dueo piú atti sul medesimo foglio, salve le eccezioni di cui all’articolo 53.

Art. 25, Nessun giudice od altro uffiziale di giustizia e delle pubbliche amministrazioni potrá dare provvedimenti,

i procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrazioni ed altri

atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro, o libre in contravvenzione al bollo. úi

Quando l’atto o scritto sará autenticato 0 sottoseritto dal segretario sará questi risponsabile della contravvenzione.

È pure proibito ai segretari, causidici, notai, archivisti, catastari, arbitri, periti nominati d’uffizio , uscieri , ser- vienti o messi di agire, o prendere alcuna specie di delibera - zione in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rive- stita della formalitá del bollo prescritto, di darvi corso, di farne uso, anche ricevendola soltanto in deposito, o spedirne

copia.

Si eccettuano dalle Gisposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testa-

‘ mentarie e loro inserzione nei minutari di materiale deseri-

zione, negli inventari, od in altri atli conservatori.

Art. 24, Sono soggetti al bollo, ancorchè non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d’asta o licitazione si giudiziaria che volontaria, per vendite, affittamenti od appalti