Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/477

Da Wikisource.

— 1282 —

documenti parlamentari


di forza maggiore debitamente accertati a seguito di formale rappresentanza a farsene al Ministero deì lavori pubblici, con corredo degli occorrenti titoli giustificativi.

Art. 29. In caso di gravi contravvenzioni o di recidiva nelle medesime, il Governo promuoverà nanti i tribunali competenti la decadenza del comune dalla concessione.

Art. 30. Qualora per guerra nello Stato o per difesa del porto, il Governo facesse chiudere gli accessi della galleria di San Benigno, o rimuovere in tutto od in parte le ruotaie, od intercettare il corso della strada, ne sopporterà egli tutte le occorrenti spese.

Cessate le circostanze che avranno dato luogo all’intercettamento, il Governo concederà al comune una equitativa indennità calcolata ristrettivamente però sul valore degli oggetti e materiali demoliti o deteriorati in simile occorrenza.

Art. 31. Il Governo stabilirà, sentito il comune di San Pier d’Arena, e farà sancire per decreto reale i regolamenti concernenti i seguenti oggetti:

1° Il massimo delle tariffe dei trasporti, sia delle persone che delle merci di qualsivoglia classe, sulla ferrovia di cui si tratta; massimo che il comune di San Pier d’Arena non potrà eccedere senza il consenso del Governo, restandogli però libero di diminuire le tariffe quanto crederà meglio convenirgli nel suo interesse;

2° Il sistema e le discipline dell’esercizio della strada, della sua manutenzione e delle occorrenti riparazioni, per quanto si riferisce alla tutela della sicurezza pubblica e del buon servizio del pubblico;

3° Un minimo della quantità di materiale mobile, come carri, vagoni aperti e chiusi, truck, ecc., e della occorrente forza animale di trazione necessaria per garantire un conveniente servizio pubblico, restando libero al comune di aumentare questo materiale a suo piacimento;

4° Le discipline da osservarsi tanto per la congiunzione della ferrovia del comune con quella dello Stato nel punto indicato all’articolo 2, quanto per l’esercizio della via di servizio designato all’articolo 5.

Art. 32. Il Governo del Re si riserva espressa facoltà di congiungere in vicinanza dello sbocco della galleria costrutta sotto il promontorio di San Benigno la strada ferrata succursale dello Stato, che dai magazzini della stazione di San Pier d’Arena, correndo lungo la strada reale, s’arresta attualmente all’accesso della cava della Coscia. Dal punto di congiunzione fino al mare la ferrovia sarà a due binari, come è stabilito nel progetto Argenti per la galleria.

Eseguendo tale congiunzione, la direzione generale dei lavori pubblici potrà fare percorrere liberamente i suoi convogli sotto la galleria e farli arrivare allo scalo, del quale potrà valersi in comune col municipio di San Pier d’Arena, allo scopo di servire ai trasporti diretti dal mare ai magazzini demaniali ed alle stazioni dello Stato, o viceversa dai magazzini suddetti e dalle stazioni al mare.

In questo caso però lo Stato rimborserà al comune la metà delle spese di tatti i lavori eseguiti dallo scalo sino al punto di congiunzione sopra designato, compresovi lo scalo stesso e le opere prescritte agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, e lo Stato sosterrà egualmente la metà delle spese di manutenzione dello scalo e del tronco comune di ferrovia sino alla congiunzione delle due linee.

Per controllare questa spesa il Governo sottoporrà ad apposita sorveglianza, sia nella parte tecnica che in quella contabile ed amministrativa, l’esecuzione di tutte le suddette opere, la metà del cui importo dovrà rimborsarsi al comune di San Pier d’Arena,

Ari. 53. Verificandosi il caso previsto dall’articolo precedente, la riversibilità della ferrovia di San Pier d’Arena allo Stato dopo il periodo di concessione fissato all’articolo 20, avrà luogo per il solo tronco comune alle due ferrovie sino allo scalo del porto di Genova, compresovi lo scalo stesso.

Resterà però in proprietà perpetua del comune la ferrovia a cavalli che entra nel suo abitato sino al punto di congiunzione indicato al numero 2.

Art. 34. La presente concessione non sarà definitiva nè valida, se non sarà sanzionata per legge.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino li sedici marzo milleottocentocinquaniaquattro.

All'originale:

Firmato: Il ministro Paleocapa.

Sottoscritti i delegati del comune di Sampierdarena:

G. Bonanni — G. B. Tusino — Fortunato Prandi —
S. Rebisso — Antonio Rivara.

Contrassegnato: Il direttore capo di divisione Panizzardi.

Per copia conforme:

Il direttore capo di divisione
Panizzardi.



Relazione fatta alla Camera il 20 aprile 1854 dalla Commissione composta dei deputati Quaglia, Guglianetti, Monticelli, Torelli, Somis, Colli, e Piacenza, relatore.

Signori! — Se qualche progetto di legge presentato alla vostra approvazione potesse meritarsi maggiore studio di altri, al certo sarebbe il presente, essendo esso quasi la riproduzione di aliro, del quale la Camera nella seduta 8 giugno 1855 sospendera l’approvazione.

La vostra Commissione non mancò quindi di attentamente esaminare i molti documenti che a questo progetto di legge si riferiscono, non che di riandare la discussione seguita nella Camera sul primo progetto presentato dal Ministero.

Da questa discussione rilevasi che in massima la Camera approvava la ferrovia dal porto di Genova all’estremità di San Pier d’Arena, ne riconosceva l’utilità, ma che, supponendo questa assai grande, era d’avviso che la strada fosse costrutta ed esercita per conto dello Stato, notando che, ove nel progresso di tempo il Governo volesse far esercire tutta la ferrovia per appalto, gli sarebbe stato di incaglio il tronco in discorso impegnato col comune di San Pier d’Arena.

Il progetto di legge che ora vi si presenta è sostanzialmente diverso dal primo, giacchè alla domanda di concessione di una ferrovia al comune di San Pier d’Arena è aggiunta altra domanda di autorizzazione al Governo di fare eseguire un tronco di strada ferrata dal porto di Genova alla stazione di San Pier d’Arena, percorribile dalle locomotive ed indipendente dalla precedente. Così il ministro, favorito da alcune circostanze avvenute nel corso dei lavori della ferrovia principale, e nella sua relazione espresse, ha potuto pienamente aderire al desiderio della Camera, con moderatissima spesa, di ottenere una comunicazione breve ed economica per il trasporio di quanto è necessario all’esercizio della ferrovia e delle grosse mercanzie del commercio, le quali non abbiano a fermarsi in Genova. L’economia dell’e-