Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/589

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— 1894 —

DOCUMENTI PARLAMENTARI

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l’interesse degli amministrati, conveniva senza dubbio che questo interesse fosse tale da poterlo tenere in qualche conto.

Ma è facile il comprendere che non si potrebbe seriamente considerare come interessato nell’amministrazione del co- mune colui che non pagasse neppur quella somma, giá tanto limitata, in dipendenza di tutte le contribuzioni dirette alle quali va soggetto.

Secondo l’articolo 16 della legge vigente bastava la mag- gior etá all’esercizio dell’elettorato; ma, ammettendovi ora pressochè tutti indistintamente gli imposti, parve miglior partito richiedere etá piú matura.

Dubbio piú grave originò il riflesso poter accadere che persone che vivono agli altrui servizi siano in virtú del nuovo principio ammesse allo elettorato. Ma non parve che il ti- more di inconvenienti ipotetici, e i quali inoltre si fanno minori a misura che progredisce la cducazione civile della nazione, fosse ragion sufficiente di un’eccezione limitativa ; e sembrò anche piú conforme al carattere della moderna ci- viltá, che tende sostanzialmente ad elevare e nobilitare anche le classi ultime della societá, il mostrare fiducia nella mora- litá e indipendenza del loro carattere, anzichè perpetuare le prevenzioni di diffidenza e di sfiducia, finqui pur troppo fre- quenti nella legislazione del nostro paese,

Jí Consiglio di Stato agitò la questione deila opportunitá di ammettere, come sí pratica in Lombardia, i corpi morali e Je donne all’esercizio dell’elettorato per a:ezzo di procuratori speciali. Ma il carattere eminentemente personale delle ope- razioni elettorali, e la impossibilitá, attesa la natura dello squittinio segreto, di accertare la fedele esecuzione del man - dato; e daltronde quella specie di assurdo, che avvi, mas- sime quanto alle donne, di considerarle capaci di fare per mezzo d’altri ciò a che per loro medesime sono tenute inca-

«paci: questi riflessi, corroborati anche, quanto a queste ul» time, dalla considerazione che loro giá si può dire provve- duto, poichè la vedova e la moglie separata dal marito pos- sono trasfondere nel figlio o nel genero il diritto derivante dalle contribuzioni che pagano, persuasero, conformemente alla opinione prevalsa al Consiglio di Stato, non essere op- poriuna nè conveniente veruna simile innovazione.

Bensí, mentre si manteneva il disposto della legge attuale a favere della societá di commercio, aggiungevasi un articolo relativo a quelle in accomandita od anonime, per dichiarare attribuito ai rispettivi gestori o direttori il censo elettorale, in ragione della imposta che esse paghino ; prescrizione con- forme all’equiiá ed alla natura delle cose, perchè queste due specie di societá sono civilmente rappresentate appunio dai loro gestori o direttori.

Si è mantenuta contro gl’analfabeti l’esclusione giá pro- nunziata dalla legge vigente, e con tanto maggiore giustizia ne pare, posciachè in questi ultimi tempi l’istruzione elemen- tare avendo preso un cosí rapido sviluppo, ed essendosi di tanto moltiplicate le scuole ed agevolati i mezzi di imparare, ben si può d’or innanzi condannare e punire come volontaria l’ignoranza di chi trascuri di valersi delle tante facilitazioni che gli sono offerte.

$ 3. — Degli eleggibili.

identica nella sostanza la disposizione che li concerne, ri- solve ora i dubbi, e supplisce alle lacune che erano nell’arti- colo corrispondente della legge del 1848, nè credette il Go - verno che lo avere tanto allargato la sfera degli elettori, dovesse condurci a restringere quella degli eleggibili. L’espe- rienza ha giá dimostrato come ii senno pratico delle popola» zioni sappia temperar l’uso delle facoltá, anche larghe, che

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loro si concedano ; e per quanto gli elettori potessero giá, a tenore della legge attuale, spaziare ampiamente nelle scelte, furono vedali circoscriverle costantemente a quellec ategorie di eleggibili, che offrono maggiori presunzioni di capacitá. D’altra parte conviene di evitare quanto per avventura possa falsare ls giusta distribuzione delle parti nell’organismo s0- ciale, Nelle elezioni politiche, di tanto piú importanti e pe- ricolose, fu ammesso il principio che tutti gli elettori non solo, ma persino cittadini non aventi i requisiti richiesti allo elettorato fossero eleggibili. Sarebbevi un’evidente disarmo- nia, una specie di contraddizione, di assurdo nel circoscri« vere invece troppo rigorosamente la eleggibilitá amministra- tiva, che è giá assoggettata a condizioni piú severe, dacchè per essere eleggibile è d’uopo di essere elettore,

$ hh. — Operazioni elettorali.

La prima parte di esse, la formazione cioè delle liste, tro- vasi grandemente semplificata nel progetto, dacché si istitui- sce una sola classe di elettori, Ogni anno il Consiglio dele- gato la forma nella prima quindicina di maggio; riveduta quindi e stabilita dal Consiglio comunale, è decretata dal- l’intendente, previa duplice pubblicazione. Egli pronuncia sui richiami, sentita la Commissione provinciale: chi si crede gravato ha il ricorso in Appello e in Cassazione,

Le elezioni seguono entro fa prima quindicina di luglio, nel giorno fissato dall’intendente, nel luogo e all’ora indicata

agli elettori da un manifesto del sindaco.

Chi ha a dolersi dell’ufficio, può fra gli otto giorni ricorrere all’intendente, e da questi appellarsi al governatore, che de- cide in ultimo grado, sentita la Commissione provinciale, a vece-*che nella legge attuale la decisione dell’intendente è inappellabile. Che se le contestazioni aggirano non semplice- mente sulla regolaritá delle operazioni, ma sullo stesso di- ritto eîettorale, in tal caso il ricorso si dá all’autoritá giudi- ziavia.

Per ultimo, mentre si conservò la incompatibilitá di cui all’articolo 64 della logge attuale, si stabilí che, per la sur- rogazione degli esclusi, procedasi non votando pei due che ebbero maggiori voti secondo ora è prescritto, ma rinno- vando iiberamente l’elezione, secondo richiede lo spirito ge- nerale della legge.

$ 5. — Sanzioni penali in materia elettorale,

Sostanzialmente sono le medesime giá ora in vigore, salvo che furono meglio armonizzate col Codice penale e colla legge in complesso, e fu provveduto alle lacune circa Ja pena da infliggere sia a chi penetri armato nell’assemblea, sia a chi, richiesto di scrivere la scheda di unelettore, pongavi un nome diverso da quello commessogli.

$ 6, — Disposizioni particolari per alcuni comuni.

Hí comune è un ente morale, ed ha come tale interessi complessivi, costituiti appunto dalla comunione esistente di diritto e di fatto tra gli individui che lo compongono. Nella piú parte dei casi codesta comunione è reale, e confonde ve- ramente insieme gli interessi di futti e singoli i membri, in guisa che le norme generali bastano a proteggerli efficace- mente,

Ma talvolta questa regola va soggetta ad eecezioni. Non sempre la formazione del comune fu cosí regolare, nè sem - pre le accidentalitá topografiche furono per modo favorevoli alla perfetta fusione degli interessi, da far sí che questa ab- bia potuto aver luogo in modo completo. Spesso il comune è

| Paggregato di piú borgate, distanti alcuna volta per tratti di