Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/609

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fra gli astanti, si pronuncierá il deliberamento a favore del- Pultimo e miglior offerente.

Art, 167. Se invece nell’incanto sará presentata una sola offerta non si procederá a deliberamento.

Bensl l’offerta stará ferma, e l’incanto verrá rinnovato su di essa, previa pubblicazione di nuovi avvisi a termini del- articolo 161.

Art. 168. Nel rinnovato incanto si procederá a delibera- mento quand’anche non venga fatta veruna offerta oltre quella rimasta ferma in viriú dell’articolo precedente.

Art. 169. Ogni qualvolta ha luogo un deliberamento sono ammessibili dopo il medesimo le offerte di aumento o dimi- nuzione del decimo della somma cui esso ascende in miglio- ramento del contralto a favore del comune, purchè vengano presentate entro il termine che sará stato a tal fine prefisso negli avvisi d’asta.

Questo termine non potrá mai essere minore di giorni olto successivi a quello del deliberamento, salvo che per ragioni speciali d’urgenza fosse stata approvata dall’intendente la prefissione di un tempo piú breve.

Art. 170, Allorchè il deliberamento ascende a somma maggiore delle lire 2 mila è ammessibile l’aumento o dimi- nuzione del ventesimo.

Art, 471. Sulle offerte di aumento o diminuzione del de- cimo o del ventesimo presentate a termini dei due articoli pre- cedenti, si apre un nuove incanto previa pubblicazione di av- visi nella conformitá prescritta dall’articolo 161, e seguenti.

Non presentandosi oblatori in questonuovo incanto è dichia- rato deliberatario chi offerí il detto aumento o diminuzione.

Art. 172. Le offerte condizionate non sono mai ammessi- bili negli incanti. Si hanno come non avvenute.

Art. 173. Dopo due incanti deserti l’amministrazione co- munale può accettare una offerta privata.

Quando l’offerta privata porti modificazione del prezzo o delle condizioni del contratto a detrimento del comune, essa non potrá essere accettata se non coll’antorizzazione dell’in- tendente.

Art. 17". L’auforitá cui spetta autorizzare i contraiti può sempre modificarne i capitoli per rendere il contratto piú regolare e piú cauto, senza però variarne la sostanza.

Art. 475. Gli intendenti hanno la facoltá di far seguire gli incanti, e la stipulazione dei contratti comunali nel loro bnf- fizio, quando l’importanza dell’atto od altre particolari cir- costanze lo consigiino.

In tal caso l’intendente presiederá agli incanti, edi con- tratti saranno stipulati dinanzi a lui dal sindaco o da un de- pulafo del comune.

Rogherá gli atti il segretario d’intendenza, il quale potrá

soltanto percevere i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale,

Caro VIII. — Della polizia urbana, è rurale, e dei regolamenti edilizi.

Sazione Î. — Dei regolamenti di polizia urbana c rurale.

Art, 176. Ogni comune può formare regolamenti di polizia urbana e rurale. j

Art. 477. ! progetti di questi regolamenti, preparati per cura del Consiglio delegato, discussi e deliberati dal Consi- glio comunale, verranno approvati con decreto reale, previo parere del Consiglio di Governo e del Consiglio di Stato.

Art. 178, 1 regolamenti di polizia urbana stabiliscono:

1° Le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate.

al vitto, e quelle da adempiersi per lo stabilimento e per l’e-

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sercizio delîe arti di panattiere, fornaio, vermicellaio, mu- gnaio e macellaio, senza però limitare il numero degli eser- centi o stabilire condizioni che tendano a simile limitazione, ada restrizione dell’esercizio ;

2° Le norme da scguire nello stabilimento delle tasse dei commestibili ed anche dei combustibili, nei luoghi ove ne sia ancora riconosciuta la necessitá ;

3° La fissazione dei siti per le fiere, pei mercati e pei giuo- chi pubblici d’ogni sorta che ingombrino il passaggio, senza che si possa imporre per essi alcuna servitú alle proprietá private che non vi sono soggette;

l° Le avvertenze da osservarsi per gli spurgbi, ed altre operazioni insalubri ;

8° Provvedono alla polizia dell’abitato, allo sgombramento delle immondezze, e delle nevi dalle vie e dalle piazze, all’i- naffiamento delle medesime, ed alla sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casiedino quale misura queste operazioni, o le spese a ciò occorrenti debbono essere a ca- rico dei possessori, o degli inquilini di case 0 botteghe;

6° Provvedono a mantenere la mondezza delle fontane, e delle altre acque destinate agli usi domestici, all’abbeverag- gio e simili;

7° Pefiniscono gli obblighi dei privati in ordine alla rico= struzione, e riparazione delle case minaccianti rovina, non che alla costruzione e conservazione dei selciati, fossi, canali di scolo, stillicidi sulle vie e piazze pubbliche, fissando la competenza per queste ultime spese;

8° Sanciscono i divieti permanenti della circolazione di ca- richi eccessivi nelle vie interne degli abitati, ove può pro- durre inconvenienti, e le cautele da osservarsi nelPammuc- chiamento, e nella custodia delle materie accendibili, e per la circolazione delle bestie nocive;

9° Possono imporre l’obbligo ai proprietari delle case si- tuate nel perimetro dell’abitato di tenerne nelle ore di notte chiusi od illuminati gli accessi verso la via pubblica;

10. Possono imporre secondo i diversi metodi di costru- zione il divieto di abitare le case nuove pendente un deter- minato periodo di tempo, che non potrá eccedere mai due anni, dal giorno in cuí la casa fu coperta ed arricciata ;

14. Provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla legge.

Art. 179.I regolamenti di polizia rurale sanciscono le norme:

4° Per le comunioni generali esistenti per l’uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi, e per prevenire i furti di campagna, e la devastazione dei boschi ;

2° Pei consorzi per l’uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti, o delle terre di un comune o di una frazione;

5° Per lo spigolamento, e altre operazioni di cui la popo- lazione abbia il diritto sui beni privati;

4° Prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione degli insetti, ed altri animali nocivi all’agricoltura;

6° Proibiscono i pascoli non conciliabili coll’interesse ge- nerale del comune,

Art. 180, i bandi politici, e campestri approvati anterior- mente alla legge del 7 ottobre 1848 saranno riveduti e con- vertiti in regolamenti di polizia urbana e rurale a norma dell’articolo 477.

Tali regolamenti saranno presentati all’approvazione del Governo entro il triennio decorrendo dal 1° gennaio venturo.

In caso di negligenza per parte dei comuni a presentarli in questo termine, i bandi suddetti si infendcranno aboliti colla scadenza del triennio medesimo.