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Pagina:Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana I.pdf/251

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capitolo quinto 243

della civica» rilevava che «se i militi voglion farsi magistrati e usurparne i poteri, le leggi riescon vane e l’ordine pubblico impossibile»[1].

Il tiragliolo rilasciato in libertà fu nuovamente arrestato da un distaccamento del 1° battaglione civico.

L’assidua ed energica vigilanza della milizia cittadina impedì che il trambusto si rinnovasse come varii accenni contenuti nei documenti, che io pubblico, facevan ritenere possibile[2].

Pellegrino Rossi pubblicò il 25 ottobre un breve e vigoroso manifesto in cui, riprovando le violenze commesse nel ghetto «contro uomini che, nati nella comune società, hanno dritto alla comune protezione» e affermando che «quelle violenze erano indegne di un popolo colto e generoso» si rallegrava che «la causa della pubblica sicurezza avesse trovato nel concorso volenteroso della guardia cittadina e delle altre armi, aiuti e garanzie che dovevano inspirare, sgomentando ogni sinistro pensiero, la più ferma fiducia nel presente e nell’avvenire Assicurava che «il governo non lascierebbe impunemente insultare alle leggi e alla civiltà, certo che il popolo romano non cesserebbe di essere al mondo intero nobilissimo esempio di devozione al sovrano e di amore alla vera e onesta libertà, che mai non si scompagna dalla riverenza alle leggi»[3].

Il comandante generale della civica che era, allora, interinalmente, il Duca Massimo di Rignano, ringraziava a nome del Papa e del governo la milizia cittadina che altamente lodava con un suo ordine del giorno del 28 ottobre; e la comunità israelitica, in data del 26, aveva già inviato al Comando della civica un indirizzo, pieno di laudi, di benedizioni e di entusiasmo.

Il direttore, il gerente e il tipografo del Cassandrino, tratti avanti al secondo turno del tribunale criminale di Roma col rito sommario, furono giudicati il 7 novembre. Il Del Basso, direttore, fu condannato a un mese di detenzione, a scudi trenta di multa, e Michele Ajani, tipografo, alla multa di scudi dieci e

  1. Vedi Documenti, n XVIII e XXIX
  2. Vedi Documenti, dal n. XXX al XL, in fine del volume.
  3. Riprodotto per intero dal Farini, op. cit., vol. II, pag. 356, e dallo Spada, op. cit., vol. II, cap. XVIII, pag. 481-82.