Pagina:Pertusati Teodoro Della scienza e di Cesare Beccaria 1870.djvu/21

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sul maggior numero, non sia già sorta a caso o costituita per virtù soprannaturale, bensì per fatto libero e spontaneo de’ soci. Epperò le leggi ed il diritto stesso di punire risultano dall’aggregato di minime parti di libertà che ciascuno rinunzia pel bene comune, minime, comechè niuno sciupi o faccia getto di quanto possiede di più prezioso. Sono le pene motivi sensibili volti a distogliere, siccome egli si esprime «il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi della società» 1; perciò ogni punizione individuale ha per fine la generale difesa. Consegue che esso non debbono varcare il limite della necessità, che debbono essere le minime possibili, e conformi alla giustizia. Consegue del pari che le sole leggi dai rappresentanti della società promulgate, di precisione dotate e di chiarezza, possono decretar pene, e il giudice debbe starsi contento dell’applicarle. Con tali principi egli ponea le fondamenta scientifiche del giure penale ed infrenava l’illimitata podestà delle leggi e dei magistrati.

E gl’insani abusi della procedura non doveano essi cessare? Il governo della Chiesa mentre avea saggiamente determinato che le pene valevano ben poco se non guardavano all’emenda, onde avea dato un primo saggio di carceri educatrici 2; mentre incorag-

  1. Op. suc. § II.
  2. Clemente XI edificò una Casa di Correzione in Roma e ancora vi si legge: Parum est coercere improbos poena nisi probos efficias disciplina.