Pagina:Pertusati Teodoro Della scienza e di Cesare Beccaria 1870.djvu/23

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domandarsi reo un uomo avanti la sentenza del giudice? E se ancora si dubita del suo misfatto, con qual diritto possiamo noi tormentare un cittadino? Salutare scopo del castigo è l’esempio, la tortura è una carnificina segreta e privata. Stolta legge che punisce i robusti scellerati e condanna i deboli innocenti; crudel legge, anzi infame crogiuolo della verità che vincendo il naturale affetto onde ciascuno è volto ad amare sè medesimo, impone all’uomo di accusarsi fra gli strappi de’ muscoli e il dislogarsi dell’ossa!

Fa quindi passo a trattare delle pene. Ei stima che miti per tutti si commisurino al delitto e lo conseguano con inesorata certezza; perciò non si concedano grazie, nè vi abbia luogo dove il reo possa porsi al riparo dell’umana giustizia. L’attentato si punisca meno del delitto compiuto, i complici meno del reo principale. Serbisi il bando pei delitti più atroci, se vi abbia probabilità del misfatto, non certezza; cessino le confische che fanno partecipare alla pena del colpevole gl’innocenti, raramente si scagli la condanna d’infamia, e in uno stato ben ordinato, nel tranquillo impero delle leggi non si erigano patiboli. I secoli attestano che l’ultimo supplizio non ebbe mai distolto gli uomini dal mal fare: lo spettacolo dello forche, delle mannaje, dei roghi desta assai più lo sdegno e la compassione negli animi che non il terrore. La legge violando ogni umano diritto, a punir l’omicidio si fa omicida, e un tal convincimento è diviso dal popolo a cui il nome e l’aspetto del carnefice, innocente