Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
Camera dei Deputati | - 621 - | Senato della Repubblica |
quel che attiene pochissimi grandi temi, è necessario rinviare nel tempo l'elencazione di problemi e relativi rimedi.
a) Provvedimenti istituzionali
- a1) Ordinamento giudiziario
- i - unita' del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione - articoli 107 e 112 ove il P.M. è distinto dai Giudici);
- ii - responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento sull'operato del P.M. (modifica costituzionale);
- iii - istruzione pubblica dei processi nella dialettica fra pubblica accusa e difesa di fronte ai giudici giudicanti, con abolizione di ogni segreto istruttorio con i relativi e connessi pericoli ed eliminando le attuali due fasi d'istruzione;
- iiii - riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento (modifica costituzionale);
- iV - riforma dell'ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di età per le funzioni di accusa, separare le carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile;
- iVI - esperimento di elezione di magistrati (Costit. art. 106) fra avvocati con 25 anni di funzioni in possesso di particolari requisiti morali;
- a2) Ordinamento del Governo
- i - modifica della Costituzione per stabilire che il Presidente del Consiglio è eletto dalla Camera all'inizio di ogni legislatura e può essere rovesciato soltanto attraverso l'elezione del successore;
- ii - modifica della Costituzione per stabilire che i Ministri perdono la qualità di parlamentari;
- iii - revisione della legge sulla contabilità dello Stato e di quella sul bilancio dello Stato (per modificarne la natura da competenza in cassa);
- iiii - revisione della legge sulla finanza locale per stabilire - previo consolidamento del debito attuale degli enti locali da riassorbire in 50 anni - che Regioni e Comuni possono spendere al di là delle sovvenzioni statali soltanto i proventi di emissioni di obbligazioni di scopo (esenti da imposte e detraibili) e cioè relative ad opere pubbliche da finanziare, secondo il modello USA. Altrimenti il concetto di autonomia diviene di sola libertà di spesa basata sui debiti;