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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/106

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102 DIFETTI DELLE

sti, e schierati si trovano, come bene hanno avvertito i più giudiziosi Giurisconsulti dei nostri tempi. (a) Questo disordine non reca solamente un infinito incomodo agli studiosi delle Leggi per la confusione, e per l’imbroglio, che cagiona nel capo; ma partorisce ancora diversi errori, e false sentenze, come per non esser soverchiamente prolissi, faremo brevemente con un solo esempio vedere. Ella è una comune opinione sì de’ pratici, che de' teorici, che una transazione fatta sopra controversie, che dipendono dal testamento d'una già morta persona, non abbia alcun vigore, nè possa obbligare i transigenti, quando o tutti e due, od anche un folo di essi non abbia prima veduto il testamento, benchè per altro la transazione con tutta la buona fede da amendue le parti fatta si fosse.

Questa opinione non ha altramenti per se il minimo fondamento, poichè nè la civile, nè la natural ragione c'insegnano, che una tal transazione non debba valere, poichè ognuno è padrone di disporre delle cose sue in qualunque maniera gli piaccia, purchè l'inganno non vi abbia parte veruna. I sostenitori della comune sentenza adducono in loro favore la Legge 6. D. de Transact. Ma quì sta appunto l'inganno; poichè quella Legge si trova collocata sotto quel titolo uni-


ca-

(a) Duar. in Diges. ad Tit. de Just. et Jur Charond. in Comment. de Jurisd. c. 1. Ronchegal. in L. 17. D. de duob. Reis. Henric. Breneman de Legum Inscxript. §. 6. Nicol. Cisner. in Orat. præmissa ad Secund. Part. Duar. Cujacius in Not. ad Titul. de Gradib. Cognat. et alibi.