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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/92

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88 Difetti delle

contra. La quale così parla: Idem est: (cioè che competisca l’azione ex mandato:) Si mandavi tibi, ut post mortem meam hæredibus meis emeres fundum. A prender le parole di questa Legge, com’ esse giacciono, la tegola piantata da noi viene a cadere indubitatamente per terra: poichè la Legge fa vedere assai chiaro, che il mandato sussiste anche dopo la morte del mandante, laddove il contrario abbiamo detto essere certo. Ma il dottissimo Noodt1 ha fatto vedere ad evidenza, che le parole della mentovata Legge, tuttochè generali, vanno però intese di un caso solo, cioè quando il mandante avesse dato ordine a qualcuno di dovergli dopo la morte sua comprare un fondo, dove il suo sepolcro avesse da essere collocato. Il Noodt prova per incontrastabile maniera, che Cajo Giurisconsulto, ed autore di quella Legge, benchè si sia così generalmente espresso, pure allora quando questo scrisse, solamente il riferito caso avesse all’animo. E di fatto in tale caso solamente poteva sussistere un simile mandato, poichè quì ci entrava di mezzo la Religione, o sia la superstizione de’ Pagani, in favor della quale più volte ricedevano i Romani dai loro principj legali. Or questa Legge di Cajo distesa con espressioni così generali ha dato da sudare, ed ha fatto prender de’ granchi non solamente ai Chiosatori, i quali non hanno saputo quì figurarsi il vero caso della Legge, ma sippure agli stessi Cujacio, ed Ottomano, celebratissimi, ed eruditissimi Giurisconsulti. Di queste Leggi, che con ter-

  1. Observ. lib. 2. c. 1. et 2.

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