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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/96

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92 Difetti delle


IX. Le Leggi di Giustiniano sono tratte dalle consuetudini, dalle Leggi del Popolo Romano, dagli ordini del Senato di Roma, da’ Plebisciti, dagli Editti de’ Magistrati, dalle Costituzioni degli Imperadori, e dalle Interpretazioni de’ prudenti. Ora egli è sovente adivenuto, che di quella medesima cosa, di cui avea già disposto per cagion d’esempio la Legge del popolo, o il Plebiscito, o il Senato, facesse anche una nuova menzione, ed un nuovo stabilimento l’Editto del Magistrato: e siccome la nuova Legge, ed il nuovo Editto veniva fatto, e fondato su altri principj, e differenti da quelli della Legge più vecchia, così diverse dovevano ancora necessariamente riuscire, che da sì fatti diversi principj in avvenire si fosse per ricavare. Obbligo adunque dei Compilatori da Giustiniano adoperati si era di avvertire i sudditi fin dove si estendesse si l’una, che l’altra Legge, e quali fossero le loro differenti mire, quali conseguenze ne venissero, in che s’accordassero, e disconvenissero, e quanto di più nell’una, che nell’altra ci fosse. Ma essi hanno mancato di fare tutto questo, e però hanno cagionato agli interpreti delle Leggi un ben grande imbroglio, da cui non si potrà liberarsi giammai, finchè sussistano coteste Leggi. Secondo le Interpretazioni de’ vecchi Giureconsulti, e giusta le antiche consuetudini il venditore, che avesse occultato un vizio della cosa venduta, era tenuto a misura della qualità del vizio di ricevere addietro la cosa dall’altro comprata col restituire il prezzo da lei avuto, oppure di rendere dal denaro ricevuto quel tanto, che per cagione del vizio potesse la roba venduta valere di manco. E


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