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Pagina:Prato - Appunti di giurisprudenza bancaria in Inghilterra - 1899.pdf/14

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qualificata ed in tal caso, parziale, locale, qualificata quanto al tempo o quanto al numero dei trattari (19. 1, 2).

Quando una persona consegna ad un’altra un foglio bollato, firmato, il ricevente può trasformarlo senz’altro in una cambiale scrivendovi la somma che vuole, purché non superiore a quella indicata dal bollo, considerando la firma a suo arbitrio, come quella del traente, dell’accettante o dell’avallante; e l’effetto così costrutto è perfettamente valido in confronto di chicchessia (20. 1. 2).

La capacità di partecipare ad una cambiale è subordinata alla capacità giuridica di obbligarsi di cui gode una persona (22. 1).[1]

Quando una delle firme è fatta per procura il mandante è solo obbligato se il mandatario, firmando, agì nei limiti dei suoi attuali poteri (25).[2] Ma per evitare qualunque responsabilità personale il mandatario deve

chiaramente indicare sull’effetto stesso la sua qualità di semplice agente (26. 1; 31. 5).

Il traente, l’accettante o il girante di favore è sempre responsabile verso un terzo, anche quande a questi sia nota la sua qualità (28. 2).

È possessore legale (holder in due course) chi acquisti l’effetto in buona fede, senza frode, violenza od inganno (29. 1, 2, 3)[3] e fino a prova contraria la buona fede si presume (30. 1, 2).

La cambiale s’intende negoziata quando è trasferta da una in altra persona (31).

Ciò si ottiene mediante la girata la quale deve essere scritta e firmata in modo chiaro dal girante sulla cambiale e può essere parziale (32. 1, 2) ed anche restrittiva (35).[4]

La girata in bianco rende l’effetto pagabile al portatore (34. 1).[5] Una cambiale scaduta cessa di essere perfetta-





  1. In questa regola concorrono pressochè tutte le legislazioni.
    Secondo la legge inglese, le società non possono sottoscrivere accettazioni di cambiali, a meno che siano società commerciali od espressamente autorizzate a ciò dal loro statuto. Cfr. Chalmer, Nota all’ed. cit. B. E. A., p. 14. Inoltre, come già vedemmo, il Bank Charter Act 1844 sancì l’incapacità dei banchieri non specialmente autorizzati a trarre, accettare e negoziare in Inghilterra e nel paese di Galles cambiali o note promissorie al portatore, pagabili su domanda. Secondo la legge italiana le società possono obbligarsi cambiariamente per mezzo dei loro legittimi rappresentanti. Cfr. Vidari, Opera e volume cit., 294.
  2. Quando si tratti dell’agente o del commesso d’una società anonima i casi in cui la società stessa è responsabile della sua firma sono determinati dal Companies’ Act 1862, s. 47.
  3. La legge inglese considera possessore di buona fede solo chi ebbe l’effetto a titolo oneroso e dietro corrispettivo; ciò non avviene nelle altre legislazioni.
  4. Una girata restrittiva produce l’effetto di vietare la libera trasferta della cambiale. Non così per la legge It. 257, e Giap. 733, le quali sanciscono che « le girate fatte malgrado divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, l’effetto di una cessione ».
  5. Quasi tutti i codici seguono, negli effetti della girata in bianco, la legge inglese; solo se ne scostano il francese e quelli che più strettamente ne derivano. Per essi una girata in bianco è considerata per ogni effetto giuridico come un’irregolarita nella girata, salvi tuttavia i diritti del terzo possessore di b. f. Cfr. Lyon-Caen, Op. vol. cit., 113 e sgg.