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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/16

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Le prime ostilità di cui abbiam notizia contro questi stranieri risalgono al 1855, quando un atto di Vittoria impone una tassa di 10 Lst. ai proprietari di navi per ogni cinese sbarcato nella colonia. Il provvedimento è imitato nel 1857 dal S. Australia, nel 1864 dal N. S. Wales, per esser pero tosto revocato dietro pressioni dell’ ufficio coloniale britannico. Ma pochi anni dopo, nel 1877, il Queensland adotta praticamente le stesse disposizioni, aggiungendovi, nel 1884, una tassa di 50 Lst. a carico di ciascun cinese. Contemporaneamente tutti gli stati australiani promulgavano leggi di esclusione, limitanti il numero dei cinesi di cui era consentito lo sbarco da una nave alla proporzione di uno per ogni cento tonnellate, e ne incominciavan la piu rigorosa applicazione dal 1888 in poi, da quando cioé un repen- tino, forte aumento nell’afflusso di asiatici, suscito insistenti appren- sioni popolari. Parecchie navi cariche di cinesi furono impedite colla forza di effettuarne lo sbarco a Melbourne ed a Sydney, e, in una prima conferenza intercoloniale, si affermd solennemente il prin- cipio dell’esclusione, facendo voti per l’unificazione legislativa in tale materia. Ne risultO un nuovo aggravarsi delle precedenti precau- zioni, elevandosi dal N. S. Wales fino a 100 Lst. per individuo la tassa di ammissione, a 300 tonnellate la proporzione del tonnellaggio richiesto per ciascun immigrante, a 500 Lst. la penalita pei proprie- tari di navi contravventori.

Cid segno il massimo della legislazione proibitiva contro i cinesi, il cui numero incomincio a decrescere negli anni seguenti (il censi- mento del 18941 ne noverava 38.000 in tutto il continente; quello del 1901 soltanto 32.000). Ma non ne fu totalmente arrestata l’intiera immigrazione di colore, perché, nei sei anni precedenti il 1901, gli arrivi di giapponesi, afgani e indiani supero di 5500 le loro partenze. Di qui l’opportunita, riconosciuta da nuove conferenze intercoloniali, di estendere a tutti gli stranieri di colore le misure anti-cinesi, e i tentativi in tal senso dei diversi parlamenti; resi vani pero dal rifiuto di ratifica del governo imperiale, negante alle colonie il pieno diritto di legiferare in tal materia. Si gira allora la difficolta imponendo a tutti gli immigranti l’obbligo di stendere di proprio pugno e pre- sente il funzionario una domanda di ammessione in una lingua euro- pea e comminando gravissime pene per gli stranieri sbarcati in con- travvenzione alla legge e pei capitani o armatori colpevoli di favo-

reggiamento (1).



  1. (1) Cfr., per la storia particolareggiata di questa tendenza legislativa, P. S. Ex- persHaw and P. P. Onpey, “ The exclusion of asiatic immigrants in Australia , in Annals of American Academy of political and social science, vol. XXXIV, n. 2, set-