Pagina:R.D. 31 luglio 1866, n. 3109, che approva la Convenzione per la costruzione e l'esercizio di un tronco di strada ferrata da Pontelagoscuro a Rovigo e da Rovigo a Padova.djvu/2

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dei lavori provvisori occorrenti per riattivare lo esercizio sulle ferrovie nel Veneto;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio d’Amministrazione della Società ferroviaria dell’Alta Italia in seduta del 31 luglio corrente colla quale vengono per parte della Società a termini della riserva fatta nell’articolo 16 di detta Convenzione, ratificati gli stipulati accordi;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato dei Lavori pubblici, della Guerra, delle Finanze, di Grazia e Giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Considerando che le attuali condizioni politiche ed i bisogni del servizio militare allo scopo importantissimo della difesa dello Stato imperiosamente impongono che con mezzi straordinari sia provveduto alla più sollecita apertura di una non interrotta comunicazione ferroviaria tra Ponte-Lagoscuro e Rovigo, ed al ripristinamento più pronto, mercè opere provvisorie, delle ferrovie che per fatto della guerra furono e trovansi interrotte nel territorio veneto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. ― È approvata l’annessa Convenzione conchiusa nel 28 luglio 1866 fra il Nostro Ministro dei Lavori pubblici e la Società ferroviaria dell’Alta Italia per la costruzione e l’esercizio entro quattro mesi dalla data predetta di un tronco di strada ferrata da Ponte-Lagoscuro a Rovigo con ponte provvisorio sul Po, e per l’eseguimento immediato delle opere provvisorie occorrenti per riattivare il servizio delle strade ferrate nel territorio veneto state interrotte per danni cagionati in dipendenza della guerra.

Art. 2. ― L’eseguimento dei lavori è dichiarato di utilità pubblica nell’interesse militare.

Potrà essere per ciò ordinata la occupazione immediata dei beni necessari all’esecuzione delle opere, previa la compilazione dello stato di consistenza.

Il Commissario del Re delegato a reggere la Provincia di Rovigo darà a tal riguardo le opportune disposizioni sulle domande che gli verranno presentate a nome della Società, vidimate dal Commissario tecnico governativo.

Art. 3. ― Nel Bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l’anno corrente sarà inscritto un fondo di 5,200,000 in apposito capitolo col n° 116 bis e colla denominazione - Eseguimento di lavori ferroviari nelle Provincie venete - per far fronte alle spese dipendenti dalla predetta Convenzione 28 luglio 1866, compresi gli assegnamenti che a termini dei vigenti Regolamenti dovranno essere corrisposti al personale incaricato della vigilanza dei lavori.

Art. 4. ― Sotto la denominazione - Strade ferrate - e col numero 20 bis sarà aperto un nuovo capitolo del Titolo VIII