Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/109

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48. È interdetto l’intervento di qual siasi forza pubblica nel luogo dell’ adunanza, e solo in prossimità del medesimo sarà collocato un drappello di guardia civica sotto gli ordini del presidente, onde possa valersene pel mantenimento dell’ ordine in caso di bisogno.

49. È riservato al primo consiglio dei deputati innanzi allo spirare del loro mandato, il determinare quelle variazioni e riforme al presente regolamento elettorale, che l’esperienza e le circostanze facessero conoscere utili ed opportune.

Roma il dì 4. di aprile 1848.

Giacomo card. Antonelli, segretario di stato ministro dell’estero e presidente del consiglio de’ ministri.

Gaetano Recchi, ministro dell’interno.

Francesco avv. Sturbinetti, ministro di grazia e giustizia.

Carlo Luigi, arcivescovo di Nisibi, ministro delle finanze.

Giuseppe conte Pasolini, ministro del commercio, belle arti, industria ed agricoltura.

Marco Minghetti, ministro de’ lavori pubblici.

Camillo principe Aldobrandini, ministro delle armi.

Giuseppe avv. Galletti, ministro di polizia.