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E finalmente affidiamo alla conosciuta vostra prudenza la esecuzione del presente nostro chirografo, con facoltà di permettere, qualora lo reputiate necessario, a tutti quelli che dovranno come sopra contribuire, avuto riguardo alle particolari loro circostanze, di contrarre debiti anche fruttiferi, obbligando a tale uopo i beni corrispondenti per sicurezza del sovventore, e con quella ancora di risolvere economicamente e definitivamente con semplici rescritti ogni controversia che potesse insorgere tanto sul riparto o contributo, quanto sul modo di eseguirlo, e generalmente sulla interpretazione di tutte le cose in esso contenute ed espresse; tale essendo la nostra volontà.
Volendo e decretando cc. ( segue il decreto irritante con la clausola SUBLATA e con le altre clausole derogatorie ).
Dato dal nostro palazzo apostolico Quirinale, il giorno 28 ottobre mille ottocento quarantotto, del nostro pontificato l’anno terzo.
PIUS PP. IX.