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Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/36

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  • ( N. 5. ) Si permette anche in quest’anno come nei trascorsi, e con le stesse norme e discipline che si leggono per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta la coltivazione del tabacco nei soliti determinati territorj dello Stato pontificio ( notificazione del tesorierato del 15 gennajo 1848 ).

( N. 4. ) Ordinanza del Ministero di grazia e giustizia colla quale viene provvisoriamente confermato alle magistrature l’esercizio del contenzioso amministrativo.

24. GENNAJO 1848 .


Essendo insorto il dubbio, se l’articolo 11 § . 4. del moto-proprio 29 dicembre 1847 abbia fatto cessare la giurisdizione delle magistrature istituite in Roma e nelle provincie per decidere il contenzioso amministrativo, la Santità di Nostro Signore, udito ancora il Suo Consiglio de’ Ministri, ha trovato opportuno di ordinare.

   1. Che fino all’epoca in cui sarà emanato un nuovo regolamento per la giustizia amministrativa le suddette magistrature continueranno ad esercitare la giurisdizione loro attribuita in conformità dell’editto 25 lu-