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Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/46

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Ecclesiastici; alla quale determinazione dando opera pensò pure ad esempio del suo Predecessore di ritrovare un mezzo che fosse di conforto alla pubblica amministrazione per sostenere quell’eccesso di spesa di cui al momento trovasi aggravata, volendo a tal fine che il prezzo dell’affrancazione fosse versato nelle pubbliche casse con accordare sui luoghi pii e stabilimenti ecclesiastici proporzionati compensi al pubblico erario.

In adempimento pertanto alla Sovrana volontà avendo il Ministro delle finanze intesa la Consulta di Stato, essendosi esaminato e discusso nel Consiglio de ’ Ministri il progetto, elaborato dalla medesima, si è degnato il S. Padre mediante suo speciale chirografo segnato gli 8 corrente mese esibito negli atti dell’Apollonj uno dei Segretarii di Camera il giorno suddetto di dare forza di legge alle seguenti disposizioni ed ordinarne la pubblicazione derogando con la pienezza della Sua autorità a qualunque legge e costituzione in contrario.

Art. 1.° È autorizzata l’affrancazione dei canoni, livelli, decime prediali, nonchè delle prestazioni annue, e pensioni locatizie, o perpetue, o stabilite per un tempo maggiore di anni 99; come ancora la redenzione dei censi riservativi e dei capitali risultanti da vendite o alienazioni a frutti compensativi, ap-