Vai al contenuto

Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/48

Da Wikisource.

— 16 —

zioni si osserveranno le regole stabilite per i canoni, e livelli a perpetuità.

§. III. Secondo queste stesse regole si ragguaglierà il prezzo di affrancazioni di quei canoni, o livelli, che fossero costituiti per un certo numero di anni, calcolando trentatre anni per ciascuna generazione, di modo che ol tre il lasso di ogni trentatre anni la generazione s’intenda estinta.

§. IV. Quei canoni, e livelli, la cui durata si estenda fino all’estinzione di una famiglia, o di una o più linee della medesima, si calcoleranno per l’affrancazione come i perpetui a meno che per le circostanze non sia già sicura l’estinzione della famiglia, o linea nelle persone attualmente viventi; nel qual caso avrà luogo l’applicazione delle norme stabilite per i contratti a generazione.

§. V. L’annua rendita dei canoni, o livelli da capitalizzarsi come sopra, dovrà essere depurata dalla rata di comodo, ove la detrazione di questa abbia luogo.

Art. 3.° Se il canone, o livello fosse costituito in genere il valore dei medesimi verrà calcolato sulla media del prezzo, che ebbe luogo nel decennio dall’anno 1785. al 1794. inclusivamente, giusta il prescritto dall’art. 7. del motu-proprio della santa memoria di papa Pio VII. del 3 marzo 1819. sulla stima censua-