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Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/52

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quando vi sia il patto che il canone, livello, od altra rendita debba accrescersi dopo un dato periodo di tempo.

Art. 11.° Ogni patto, disposizione, o consuetudine contraria alle norme stabilite nei precedenti articoli si riterrà di niun effetto, qualunque siano i vincoli, e le condizioni cui s’intende espressamente derogato.

Art. 12.° In quei casi nei quali si verifichi la pendenza di atti giudiziali sopra alcuno dei titoli, su cui cade la dimanda di affrancazione, redenzione o pagamento resterà sospesa ogni trattativa, per attendere l’esito del giudizio.

Art. 13.° Se il canone, o livello sia diviso in più debitori, potrà ognuno di essi chiedere, o contrattare l’affrancazione non della sua quota ma bensì dell’intero debito, nel qual caso l’affrancante s’intenderà sostituito nelle ragioni già appartenenti al luogo pio o pubblico stabilimento per le rate spettanti agli altri debitori. A questi peraltro, finchè durerà il tempo utile alla presentazione delle offerte, resterà la facoltà di affrancare allo stesso saggio le rispettive quote verso quello, che avrà già affrancato l’intero.

Art. 14.° Il disposto nell’articolo prece dente avrà luogo anche nei casi in cui o il censo riservativo, o il prezzo ritenuto a frutti compensativi sia dovuto da più persone.