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Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/63

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di elezioni opportunamente stabilita: i quali e rappresentino gl’interessi particolari di ciascun luogo dei Nostri dominii, e saviamente li contemperino con quell’altro interesse grandissi mo di ogni comune e di ogni provincia, che è l’interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel Nostro sagro principato non può essere disgiunto dall’interesse temporale dell’interna prosperità l’altro più grave della politica indipendenza del Capo della Chiesa, pel quale stette altresì l’indipendenza di questa parte d’Italia; così non solamente riserbiamo a Noi e ai successori Nostri la su prema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli deliberate, e il pieno esercizio dell’autorità sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l’autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la Religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituito nes suna diminuzione patiscano la libertà e i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, nè veruno esempio sia mai per violare la santità di questa Religione che noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l’universo come unico simbolo di alleanza di Dio con gli uomini, come unico pegno di quella be-