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Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/66

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     Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l’accompagna con una speciale Apostolica deroga all’immunità ecclesiastica.

IX. Il diritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previo l’equivalente compenso a norma delle leggi.

X. La proprietà letteraria è riconosciuta.

XI. L’attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge,

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso divide o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

XII. I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

XIII. L’amministrazione comunale e provinciale sarà presso dei respettivi cittadini; con