Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/69

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averlo illustrato con opere insigni nelle scienze o nelle arti.

XXI. Al principio d’ogni sessione il Sommo Pontefice fra i membri dell’alto consiglio nomina tanto il presidente, quanto i due vicepresidenti, qualora non gli piaccia di nominare un Cardinale alla presidenza.

XXII. L’altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori, sulla base approssimativa di un deputato per ogni 30,000 anime.

XXIII. Sono elettori

1. I gonfalonieri, priori ed anziani delle città, e comuni; i sindaci degli appodiati.

2. Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di sc. 500.

3. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi dodici annui.

4. I membri dei collegj, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato.

5. I membri dei consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.

6. I laureati ad honorem nelle università dello Stato.

7. I membri delle camere di commercio.

8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.