Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/72

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1. con la morte naturale o civile, e con la sospensione dei diritti civici,

2. con la rinuncia,

3. con il lasso di quattro anni,

4. con la nomina all’alto Consiglio,

5. con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo, o con una promozione in quello che aveva.

Ogni volta che si verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il collegio elettorale, dal quale quel deputato era stato eletto. Il caso del num. 3 e 5 non è d’impedimento alla rielezione.

XXXII. Se durante l’officio, il deputato perde una delle qualifiche di elegibilità che di foro natura non siano temporanee, il Consiglio, verificato il fatto, dichiara vacante l’officio. Si procederà alla nuova elezione a forma dell’articolo precedente.

L’alto Consiglio nello stesso caso pei suoi membri ne fa rapporto al Sommo Pontefice; cui è riservato di prendere la conveniente determinazione.

Attribuzioni dei due Consigli.


XXXIII. Tutte le leggi in materie civili, amministrative, e governative sono proposte, discusse e votate nei due Consigli; comprese le