Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/77

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LI. Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi Apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo saranno portate e discusse nei preventivi annuali, e nei consuntivi.

Del Sacro Concistoro.


LII. Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice, e proposta nel Concistoro segreto. Il Pontefice udito il voto dei Cardinali, dà o niega la sanzione.

Dei Ministri.


LIII. L’Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti alla esecuzione delle leggi.

LIV. Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all’art. XXXIII sono firmati dai rispettivi Ministri, che ne sono responsabili. Una apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell’accusa, e del giudizio.

LV. I Ministri hanno diritto d’intervenire ed essere uniti in ambedue i Consigli: vi hanno voto se ne sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per dare gli schiarimenti opportuni.