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( N. 10 ) Ordinanza del Ministero dell’interno colla quale si richiama in vigore la legge del 15 febbrajo 1823 sulla introduzione ed estrazione dei generi cereali.

15 marzo 1848.

IL MINISTRO DELL’INTERNO


Considerando che le cagioni per cui venne proibita l’estrazione del grano turco sono cessate:

Considerando che il rispetto al diritto di proprietà, e la libertà del commercio assicurano le sussistenze:

Udita la Consulta di Stato;
Udito il Consiglio de’ Ministri;
Udito il volere di SUA SANTITA’

ordina

L’editto sulla introduzione ed estrazione de’ generi cereali del giorno 15 febbrajo 1825, per quanto riguarda il grano turco, è richia mato in vigore.

Dal Ministero dell’Interno 15 marzo 1848