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Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/88

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( N. 15 ) Disposizione colla quale si dichiara che qualunque tassa, sopratassa o multa debbono riportarsi nella tabella preventiva dello Stato incominciando dal nuovo anno.

22 marzo 1848.


Essendosi deliberato dal Consiglio de’ Ministri e sanzionato dalla Santità di Nostro Signore che qualunque tassa, sopratassa, multa o percezione sotto qualsivoglia denominazione o causa, qualunque sia l’erogazione cui finora fosse destinata, debba, incominciando dal nuovo anno, figurare nella tabella preventiva dello Stato, viene portata tale determinazione a conoscenza di V.S. Illm̃a per la corrispondente esecuzione nella parte che la riguarda.

Inerendo pertanto alla medesima si compiacerà VS. di formare un prospetto di tali percezioni per quanto si verificano in codesta sua cancelleria tanto per gli emolumenti soliti attribuirsi all’erario, quanto per quelli che si dividono fra gl’impiegati della cancelleria me desima; indicandone la natura, l’origine, i modi di percezione, unitamente all’importo presuntivo per l’intero anno, che potrà desumersi dalla media degli anni antecedenti . Resta poi interessata V.S. a trasmettere siffatto lavoro colla massima sollecitudine possibile,