Pagina:Regno di Sardegna - Decreto 20 marzo 1821 (Carlo Alberto) 1.djvu/3

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VII. Lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale darà le opportune disposizioni, perchè la Guardia sia provvista di un Tamburo maggiore, d’un Tamburo maggiore in secondo, e di un Tamburo per ogni Compagnia.

VIII. Lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale compilerà un Regolamento pel servizio di essa, il quale sarà sottoposto all’approvazione del nostro Primo Segretario di Guerra e Marina, e quindi eseguito.

IX. Oltre agli otto Battaglioni da organizzarsi come sovra si formeranno altri due Battaglioni di Guardia Nazionale, destinati ove d’uopo a concorrere colle truppe alla difesa dello Stato. I giovani mossi da vero amor di patria, che si faranno inscrivere in detti Battaglioni dovranno vestire a loro spese l’uniforme accordato alla Guardia Nazionale, come all’articolo vi. Non potranno essere inscritti ne’ Battaglioni gl’individui, che già fanno parte del contingente delle Regie Armate.

X. La nomina, e l’elezione degl’Uffiziali de’ due Battaglioni predetti verrà fatta ed eseguita come per gli altri otto Battaglioni.

XI. I due Battaglioni suddetti faranno in un cogli altri otto Battaglioni il servigio di pubblica sicurezza sotto il comando del Comandante superiore, e del Comandante in secondo, sintanto che non verranno chiamati al servizio attivo.
In quest’ultimo caso riceveranno li viveri, ed il soldo di truppe di fanteria, e dipenderanno, sotto il comando speciale de’ loro Uffiziali, e dalli Comandanti superiori de’ Corpi, a cui verranno destinati, come le altre truppe.

XII. Fino a tanto che la Guardia Nazionale abbia compiuta la sua organizzazione, continueranno gli abitanti di Torino, e Borghi a prestare, sotto il comando degli attuali Uffiziali, il servizio da loro così distintamente prestato ne’ passati giorni; pel qual servizio Noi manifestiamo quivi agli abitanti tutti la particolare nostra soddisfazione.

XIII. Quelli, che si rifiuteranno ad un servizio così importante per la causa pubblica nel momento presente, potranno dal Consiglio di disciplina venir compelliti a pagare un’indennità, il cui ammontare sarà determinato nel Regolamento enunciato all’articolo viii.

XIV. Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni, ed il Primo Segretario di Guerra e Marina restano, ciascuno in ciò che il riguarda, incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il venti di marzo, l’anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO
Dal Pozzo.
TORINO, DALLA STAMPERIA REALE