Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/6

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ra cada a sue spese, e l’Intendente non giudicasse opportuno disapprovarla.

11.

Nel giorno della monizione il delegato, avuto l’intervento de’ deputati delle singole comunità coerenti, e interessate nella linea divisoria, procederà nella casa del pubblico, che fa misurare, ad un verbale in sequela di quello già fattosi in tempo della ricognizione de’ limiti sul luogo del luogo. In detto verbale, dopo premessa l’enunciativa della sua commissione, e sua data, si esprimerà, come essendosi dal Geometra ec. in adempimento dell’obbligo assuntosi per contratto ec. stipulato avanti ec. rogato ec. presentata la misura, e mappa perimetrale a tenore del suo contratto, stata formata in seguito alla ricognizione de’ limiti, e linee divisorie, di cui nei verbali de’ ec. (e quì si designeranno i preceduti verbali con la descrizione di tutti quelli, da’ quali furono soscritti) siasi riconosciuto da tutti i pubblici interessati in persona de’ loro rispettivi deputati (e quì si descriveranno ad uno ad uno colle rispettive date degli atti di loro deputazione), esattamente desunto, misurato, e delineato il perimetro per la porzione a cadun territorio confinante. E perciò volendo, ne risulti per atto autentico, affine di prevenire, ed evitare all’avvenire ogni quistione, o pendenza per cagione de’ limiti, e divisione territoriale, siasi da caduno de’ deputati devenuto alla soscrizione sì della carta perimetrale, che del verbale: e successivamente si soscriveranno tutti insieme col Geometra, oltre a due testimoni, e poscia il delegato mediante l’opportuna autenticazione d’un Notaio, quando il delegato non lo fosse anch’esso. E con ciò s’intenderà provvisto ad ogni interesse delle

 
 
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