Pagina:Regno di Sardegna Regio Editto 30 settembre 1821 bis.djvu/6

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verranno rimesse ai rispettivi Senati nella giurisdizione de' quali furono i delitti commessi.

IX. Gl'Impiegati sì civili che militari, ammessi a godere dell'indulto, s'intenderanno decaduti dalle loro rispettive cariche, ed impieghi, ed inabili a qualunque ulterior Regio servizio.

X. Similmente gli Studenti delle nostre Università ammessi all'indulto, s'intenderanno esclusi dalle medesime, ed inabili alla continuazione dei loro studi in esse, riservandoci Noi di provvedere per quelli, che per la giovanile età minore degli anni diciotto, e per una savia condotta tenuta posteriormente pel corso di anni due Ci si rappresentassero come meritevoli di benigno riguardo.

XI. Potranno eziandio essere ammessi all'indulto quegli individui, che sebbene compresi nelle eccezioni, faranno risultare in debita forma, che al tempo dei commessi delitti fossero minori degli anni venti, sotto però quelle più rigorose cautele, che saranno prefisse.

Mandiamo alli Senati nostri, ed alla Camera de' Conti d'interinare il presente, ed alle copie stampate nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale; chè tale è nostra mente.

Dato in Piacenza il trenta del mese di settembre, l'anno del Signore mille ottocento ventuno, e del Regno nostro il primo.

CARLO FELICE



V. Falletti P. Regg. Provv.

V. Fulcheri Regg. Provv.

V. Corte.

Della Valle.