Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/111

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Art. 27 - 136 -

13. Sulle linee a semplice binario esercitate col blocco, non funzionando nè il telegrafo, nè il telefono, il segnalamento col blocco dovrà essere fatto personalmente dal dirigente e gli spostamenti d’incrocio potranno farsi col consenso di blocco, purché fra le due stazioni non vi siano posti intermedi.

In tal caso, al treno che avanza oltre la stazione d’incrocio normale, sul mod. M-1, in luogo del numero del telegramma d’accettazione, sarà fatta annotazione che il telegrafo non funziona.

14. Anche per l’effettuazione dell’incrocio nella stazione in cui fu spostato, sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 26 nei suoi comma: 1 punto a), 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Una stazione non compresa fra quelle di cui al punto a) comma 1 dell’art. 26 predetto, quando nel caso d’incrocio intenda evitare la fermata al treno che arriva per ultimo, dovrà senza eccezione alcuna ricorrere all’applicazione del telegramma del libero transito, previ gli accertamenti prescritti dall’art. 5.

La formula 34 sarà allora completata con le parole:

«Al quale prescriverete libero transito».

15. Quando l’incrocio sia stato regolarmente spostato in una stazione, spetta a questa l’iniziativa per qualsiasi altro spostamento successivo, seguendo per analogia le norme prescritte per lo spostamento dell’incrocio normale.

16. Dove esiste apposito incaricato della visita ai deviatoi qualunque sia la qualifica da lui rivestita, gli spostamenti d’incrocio debbono dal dirigente essergli