Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/138

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- 163 - Art. 35


3. La corsa dei treni materiali sui tratti di lavoro nelle linee non esercitate col blocco è soggetta al consenso telegrafico. Anche sulle linee esercitate col blocco quando un treno materiali debba recarsi sul tratto di lavoro e ritornare nella stazione che lo inoltra senza raggiungere la successiva, non si deve per la sua corsa su tale tratto, fare uso del blocco e la circolazione sul tratto medesimo dovrà essere regolata col consenso telegrafico.

La stazione in cui fa ritorno il treno materiali dovrà darne avviso all’attigua del tronco comprendente il tratto di lavoro trasmettendole il giunto telegrafico; solo dopo questo dispaccio sarà ripreso l’esercizio col blocco.

Quando un treno materiali debba recarsi nel tratto di lavoro a seguito di altro treno, è ammesso che il treno materiali sia licenziato da una stazione a distanza di dieci minuti e quindi anche prima che il treno precedente sia giunto alla successiva. In tal caso dovranno essere opportunamente completati i relativi telegrammi di consenso 1 e l’applicazione del consenso telegrafico s’intende decorrere dalla partenza del treno precedente; inoltre al treno che viene seguito alla sola disianza di dieci minuti dal treno materiali che si reca nel tratto di lavoro, dovrà essere fatta prescrizione d’immediata protezione nell’eventualità di lenta corsa (art. 20.3) o di fermata in linea ed al treno materiali quella di viaggiare con precauzione.

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  1. Date consenso tr. ml .... seguente a distanza tr. ...
    Partito tr. ... via libera tr. ml ...