Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/146

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- 171 - Art. 38


10 bis. Nell’intervallo fra il passaggio del treno staffetta e di quello da esso preceduto può essere eccezionalmente ammesso in alcune grandi stazioni, che saranno designate dal Servizio Movimento, di ricevere o far partire qualche treno viaggiatori importante il cui istradamento attraversi o abbia in comune deviatoi con quelli del treno staffetta.

In tal caso nell’orario del treno staffetta e di quello da esso preceduto la Sezione Movimento dovrà disporre che il Dirigente, personalmente o a mezzo di altro agente abilitato al movimento, ripeta, nell’intervallo fra il treno viaggiatori e quello preceduto da staffetta, tutti gli accertamenti e le visite prescritte dalle disposizioni regolamentari per il passaggio del treno staffetta limitatamente, s’intende, agli enti comuni ai due istradamenti.

L’esatta posizione dell’istradamento dovrà inoltre essere verificata da un funzionario del Movimento, appositamente designato.

Se il treno staffetta e quello da esso proceduto circolano come treno ordinario seguito dal supplementare, la Sezione Movimento dovrà dare la disposizione di cui sopra con prescrizione a parte.

11. Il treno staffetta sarà di massima composto della locomotiva e di un carro bagaglio.

12. Il treno preceduto da staffetta non deve trovare in piena via sui binari attigui treni merci che abbiano in composizione carri scoperti carichi. La stazione prima di lasciar proseguire un treno merci nel tratto ove incontrerà il treno preceduto da staffetta deve provvedere, fermandolo ove occorra, perchè sia