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REGOLAMENTO


PER LA


CIRCOLAZIONE DEI TRENI




Art. 1.


Dirigenza del movimento.


1. La corsa dei treni è regolata in ogni stazione, raddoppio o posto di movimento, da un dirigente il movimento, che deve essere stato a ciò dichiarato idoneo da apposita commissione d’esame e che porta in servizio uno speciale distintivo. Il dirigente il movimento deve compilare il rapporto sul movimento dei treni, modulo M-42, ed il registro di consegna, modulo M-55 in modo che da essi costantemente risulti la situazione esatta dell’andamento dei treni.

2. Fra i dirigenti che si succedono in servizio nella stessa località saranno fatte consegne scritte sul registro M-55, dalle quali il dirigente che subentra deve poter rilevare senza incertezze, quali siano le prescrizioni compiute dal dirigente che lascia il servizio e quali siano ancora da compiere sia in dipendenza della effettuazione o soppressione già avvisata di treni straordinari, sia in dipendenza di ritardi, di anor-