Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/33

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Art 10 - 58 -

tal caso l’obbligo di curare la protezione delle manovre stesse e di impartire, prima di dare la partenza al treno, ordine all’agente che presenzia il posto perchè sia assicurato il distanziamento minimo prescritto dall’art. 3 per i treni che si seguono.

18. Le manovre debbono eseguirsi con la velocità e le precauzioni che le consuetudini locali e i mezzi di cui si dispone hanno dimostrato più convenienti.

19. Le manovre a spinta con le locomotive possono essere eseguite, dove non sono vietate da indicazione in orario, purché si siano presi accordi col macchinista e vi siano i mezzi sufficienti per assicurare l’arresto dei veicoli nel punto stabilito: anche dove sono ammesse possono farsi soltanto quando non interessino veicoli con persone o carri con bestiame od adibiti a trasporti pei quali sia manifesta l’opportunità di evitare ogni urto.

20. Nel valersi, per le manovre, di locomotive dei treni si dovrà aver cura di non cagionare od aumentare ritardo ai treni stessi.


Art. 10.
Stazionamento dei veicoli e dello locomotive
nelle stazioni.


1. Di regola, i binari destinati al ricevimento dei treni e al loro ricovero per cessione di passo devono essere tenuti sgombri.

2. Quando si dovessero ingombrare detti binari con veicoli o locomotive in stazionamento i deviatoi do¬