Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/4

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- 29 - Art. 2

6. Quando condizioni eccezionali di servizio lo consigliano un funzionario di grado superiore al dirigente — purchè abilitato al servizio movimento - può avocare a sè la dirigenza del movimento esonerandone con ordine scritto il dirigente.

7. Su determinate linee a scarso traffico, la circolazione dei treni potrà essere regolata, anzichè da dirigenti locali, di cui il comma 1, da un dirigente detto dirigente unico; invece su determinate linee a traffico intenso, nel regolare la circolazione dei treni, potrà intervenire insieme coi dirigenti locali, anche un dirigente centrale.


Art. 2.


Classificazione e denominazione
dei treni e delle stazioni.


1. Si dice treno una locomotiva1 con o senza veicoli, che debba viaggiare da una stazione, o località di servizio, ad altra determinata di una linea. Essa assume la denominazione e la qualità di treno all’atto della partenza dalla stazione di origine e la conserva durante la corsa, durante l’arrivo, la sosta e la partenza, nei punti intermedi alla sua corsa, e durate l’arrivo alla stazione terminale del suo viaggio: però qualsiasi movimento effettuato durante le soste nelle stazioni o località di servizio, intermedie, deve considerarsi manovra (art. 9.1).

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  1. Col nome di locomotiva, nel presente regolamento, si intende designare anche qualsiasi tipo di carrozza automotrice.