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— 77 — Art. 15



Art. 15.
Effettuazione dei treni straordinari ad orario prestabilito.


1. Le stazioni possono effettuare i treni straordinari (art. 2.1) o per ordine delle Sezioni Movimento, o di loro iniziativa; in quest’ultimo caso però non potranno effettuarli, salvo assoluta urgenza, senza l’autorizzazione del Capo Riparto della linea interessata.

2. Il Capo Riparto può accordare l’autorizzazione permanente per determinati treni; queste autorizzazioni permanenti sono concesse di regola alle stazioni capotronco e, per eccezione, a stazioni non capotronco; in tal caso debbono essere comunicate anche alle due capotronco limitrofe se la linea è in tutto od in parte a semplice binario, oppure solo alla capotronco limitrofa precedente la stazione d’origine del treno se la linea è a doppio binario.

Le stazioni capotronco sono tenute ad intervenire per vietare o parzialmente sospendere oppure trattenere quei treni che fossero incompatibili con altri, od il cui carico potesse inoltrarsi coi rimanenti treni.

3. Il dirigente per effettuare uno straordinario, dopo avere ottenuta la prescritta autorizzazione e la