Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/6

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- 31 - Art. 2

materiali o per altri bisogni di servizio con carico e scarico sia nelle stazioni che in linea.

Devono essere considerati come straordinari anche i treni periodici quando si effettuano in giorno diverso da quello stabilito, ed i treni indicati ordinari per un determinato periodo quando si effettuano in un giorno non compreso nel periodo stesso.

Sono denominati giornalieri gli straordinari che, per disposizione della Sezione Movimento, debbono essere effettuati giornalmente per un periodo determinato o fino ad avviso contrario ed infine vengono detti sussidiari i treni straordinari prestabiliti per disimpegnare lo stesso servizio di altro treno quando questo non basti a compierlo.

5. I treni supplementari (Art. 16) sono la ripetizione di altri treni di cui prendono l’orario. Essi si effettuano per servizio viaggiatori o per altre esigenze, quando a ciò non si prestino treni straordinari previsti nell'orario di servizio (articolo 15).

I treni supplementari possono mettersi in circolazione in precedenza oppure a seguito dei treni normali dei quali sono la ripetizione. I treni supplementari in precedenza devono mettersi in circolazione con un anticipo, rispetto ai treni normali, quanto più possibile limitato. Non è ammessa la effettuazione che di un solo treno supplementare in precedenza ad un treno normale.

I treni supplementari prendono il numero o la sigla del treno normale di cui sono la ripetizione preceduto dalla parola «ante» se trattasi di supplementari in