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Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/62

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- 87 - Art. 15


20. Le stazioni capotronco debbono avvisare o fare avvisare dell’effettuazione dello straordinario i treni interessati che, in base all’orario, partono da esse dopo l’ora o alla stessa ora di quella di presentazione del telegramma di effettuazione.

Analogamente si comporteranno le stazioni d’origine di qualche treno per avvisare i treni stessi quando siano interessati.

Le stazioni di diramazione debbono avvisare o fare avvisare dell’effettuazione dello straordinario che percorre una linea, i treni dell’altra linea interessati nel tratto comune e che partono da esse dopo l’ora o alla stessa ora di presentazione del telegramma di effettuazione.

I treni che all’ora di presentazione del telegramma di effettuazione dovrebbero, in base all’orario, essere già partiti dalle stazioni capotronco, di loro origine o di diramazione, debbono essere fatti avvisare a cura delle stazioni in cui rispettivamente, per orario, incrociano o precedono lo straordinario o ne sono preceduti.

21. Quando uno straordinario non si effettui per tutto il tratto segnato in orario, le due stazioni estreme del suo percorso effettivo debbono attenersi alle norme previste dall’art. 26.13. Se dette stazioni estreme non sono di quelle contemplate nell’art. 25.1 a) e b) dovranno inoltre provvedere per l’avviso della precedenza ai treni senza fermata che per orario o per ritardo nell’intervallo di 15 minuti avanzano sullo straordinario senza che nell’orario di servizio risulti in esse indicata la precedenza.