Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/76

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- 101 - Art. 17


Le stazioni interessate confermeranno alla stazione che ha annunciata la soppressione od alla capocircuito, omnibus col telegramma:

Formula 22: Inteso oggi (domani).... data soppressione tr. .... da .... a ....

La stazione che annuncia la soppressione, o la capocircuito, quando non possa ottenere la conferma della stazione dove ha incrocio il primo treno, che in base all’orario vi dovrebbe arrivare dalla stessa parie del treno soppresso, o dopo questo, deve avvisare detto treno della mancata conferma con ordine al capotreno di ritirare dal dirigente di quella stazione il visto della prescrizione. La disposizione è da osservarsi anche per le stazioni da considerarsi sempre d’incrocio; occorrendo sarà prescritta al treno fermata1.

4. Le stazioni possono — quando torni opportuno — fondere due treni in uno: sopprimeranno in tal caso uno di essi e ne faranno proseguire il materiale ed occorrendo la locomotiva ed il personale coll’altro treno al quale sarà fatta opportuna prescrizione2.

La fusione sarà annunciata col telegramma:

Formula 23: Oggi (domani) ... data tr. ... soppresso da ... a ... materiale viaggia stessa tratta con tr. ...ed occorrendo, che farà servizio viaggiatori (od altro genere di trasporto) a ... (da ... a ...).

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  1. Per mancata conferma soppressione tr. .... da ... a.... ritirate dal dirigente di ... (aggiungere, se del caso, ove fermerete) il visto di questa prescrizione.
  2. Tr. .... soppresso da ... a .... Disimpegnate in sua vece servizio viaggiatori (od altro genere di trasporto) a ... (da ... a...).