Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/80

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- 105 - Art. 18

menti prescritti con le norme di cui all’art. 7, quelli di carattere permanente da effettuarsi con velocità stabilite da disposizioni speciali contenute nella suddetta Prefazione, al passaggio sulle curve dei deviatoi, nel transitare su piattaforme e nel percorrere binari di stabilimenti raccordati oltre che tutte le speciali prescrizioni e cautele prescritte dai Regolamenti, dall’orario e da qualsiasi altra disposizione.

6. Di regola debbonsi evitare i ritardi e quelli inevitabili si debbono possibilmente ricuperare oltre che con la riduzione e, nei casi ammessi, con la soppressione delle fermate (Art. 3.1), anche aumentando la velocità, previo l’aumento del numero dei freni, se necessario, e purché non venga superato nessuno dei limiti indicati al comma 1.

7. In caso di ritardo, tutto il personale ha l’obbligo di sollecitare il servizio del treno in modo da ridurre la durata delle fermate al minimo possibile. I dirigenti debbono però tener conto che la durata delle fermate dei treni merci stabilite per le refezioni non può venire ridotta.

8. Il macchinista che non possa mantenere la velocità d’orario, deve avvisarne il dirigente della prima stazione che raggiunge pei provvedimenti di sua spettanza, fra i quali l’eventuale alleggerimento del treno od il sussidio colla locomotiva di riserva più vicina.

Occorrendo alleggerire il treno o sussidiarlo con la riserva, il dirigente deve esigere dal macchinista la richiesta scritta sul Bollettino di trazione1 e sul

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  1. Il Bollettino di trazione, Modulo TV 306 è il documento che accompagna le locomotive dei treni e serve ad indicare il servizio da loro disimpegnato agli uffici del Servizio Materiale e Trazione