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Art. 20-21 - 108 -

Art. 20.
Protezione in linea dei treni fermi od a velocità ridotta.


1. Alla protezione di un treno che, per un motivo qualsiasi si ferma lungo la linea, dovrà essere provveduto nel modo prescritto dal Regolamento Segnali.

2. L’arresto di un treno in linea, quiando avvenga in condizioni da poter scegliere il punto di fermata, dovrà ottenersi possibilmente in prossimità di un agente di linea o di un posto di blocco.

3. Quando, per un motivo imprevisto, un treno rallenti la corsa in modo da poter essere seguito al passo d’uomo, il macchinista, se non è in grado di ricoverare il treno nella stazione successiva senza superare un ritardo di 20 minuti rispetto all’ora reale di partenza o di transito dalla stazione antecedente lo dovrà arrestare. Indipendentemente dall’obbligo del macchinista, anche il capotreno deve usare in tal caso ogni mezzo a sua disposizione per ottenere l’arresto del treno e quindi provvedere che il treno prosegua seguito a distanza di metri 200 da un agente di scorta o di linea col segnale di arresto.


Art. 21.
Deficiente ventilazione delle gallerie.


1. Quando la corsa di un treno in una galleria divenga lenta e stentata, e la respirazione si faccia penosa per deficiente ventilazione, si deve fermare il treno