Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/87

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Art. 23 - 112 -

stare prontamente la prima parte, il dirigente deve provvedere a far ritornare questa o ad inoltrare la seconda, prendendo con la stazione successiva i necessari accordi per la regolarità della circolazione.

11. Nel caso di spezzamento accidentale di un treno il personale addetto alla seconda parte o quello di linea, quando non riuscisse a prendere accordi col personale della prima parte, dovrà proteggere immediatamente i veicoli rimasti in linea, come prescritto dall’art. 29 del Regolamento sui segnali.


Art. 23.
Retrocessione dei treni.


1. Un treno partito da una stazione non può retrocedervi senza ordine di questa; si fa eccezione pei casi di evidente pericolo, o — sulle linee col segnalamento a campana — quando il treno sia stato arrestato dal personale di linea per aver inteso i segnali 1 e 2 (partenza di due treni viaggianti uno contro l’altro sullo stesso binario) od il segnale 3 (fermare tutti i freni in corsa) e purché, retrocedendo, possa liberare più presto la linea.

2. La retrocessione è vietata sulle linee in pendenza superiore al 10 per mille ai treni con freni a mano e al 20 per mille ai treni con freno continuo quando, nel retrocedere debbano discendere, a meno che il treno abbia la locomotiva di spinta, nel qual caso questa