Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/3

Da Wikisource.

LA REGIA CAMERA

DE’ CONTI.


NN

elle Regie Costituzioni S. M. ha prescritto quelle Leggi generali, colle quali, fissate le basi della validità degli atti, e contratti, non meno che de’ principali doveri di coloro, che vorranno esercitare l’importante uffizio di Notaio, fossero sempre più assicurati gl’interessi de’ suoi Sudditi, e si serbasse incontaminata la pubblica fede: ha pure esteso a quelle Provincie, dove non erasi per anco introdotto, lo stabilimento della Insinuazione, affinché tutti gli Stati potessero ugualmente partecipare de’ riguardevoli vantaggi, che derivano dalla esatta cura, e custodia in pubblici Archivj degli Atti, e Contratti, dalla facilità di farne le ricerche, e di averne con leggiere spesa le copie d’incontrastabile autenticità rivestite. Si è però riserbata di comprendere in particolare Regolamento le Leggi tutte, sotto cui dovranno esercitarsi in avvenire gli uffizj di Notaio, e d’Insinuatore; quindi, avendo fatto raccogliere i provvedimenti dati per l’addietro dalla medesima M. S., e da suoi Predecessori, con avervi fatto le variazioni, ed aggiunte, che al lume della sperienza le sono parute più proprie pel conseguimento del fine propostosi, e per accrescere decoro al Notariato, ha colle Patenti de’ 29. scorso Ottobre spiegato essere sua intenzione, che quelli sieno puntualmente, da chi si aspetta, osservati, senzaché sia d’uopo di più oltre ricorrere alli precedenti, avendo a tal fine approvato