Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/30

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8.

Insinuandosi instrumenti difettosi, o scritture in virtù di convalidazione accordata con Regie patenti, non si accetteranno altrimenti, che colla remissione di copia autentica sì delle patenti, che dell’arresto d’interinazione del Magistrato della Camera, e degli atti giudiziali, quando ad essi per un tal effetto siasi dovuto procedere.

9.

[Rex Victor. Amed.
Const. 1729.
]
Formeranno gl’Insinuatori un libro per ordine di tempo degli atti, e contratti, che saranno portati all’insinuazione, ed a misura, che li riceveranno, come pure un altro simile, e separato per la registrazione delle scritture private, ed inserzione di quelle, che ritireranno in originale, di modo che sul fine di ciascun anno ne formino uno, o più volumi, e così continueranno d’anno in anno. Sarà loro proibito di estrarre, nè permettere, che vengano detti volumi estratti fuori dell’archivio sotto pena della privazione de’ loro uffizi; e nel caso, che per servizio della giustizia fosse necessaria la visione d’essi, dovranno i Magistrati, Prefetti, e Giudici prenderla in detto archivio, senzachè possano mai ordinarne la estrazione.

10.

[Rex Car. Em.]Ognuno di essi volumi avrà in fine, o al principio una rubrica, o indice, nel quale saranno descritti per nome, e cognome i contraenti, o testatori, gli atti de’ quali saranno insinuati, riferendosi al foglio del registro, in cui si troveranno; epperciò ciascheduno di detti volumi dovrà affogliarsi tanto ne’ fogli scritti, che ne’ bianchi con tirarsi in quelli una linea d’inchiostro di cima in fondo.

11.

[Rex Car. Em.
1 Aug. 1732
]
Nello stesso libro, in cui si registrano gl’instrumenti, si cuciranno le note degli atti, e contratti ricevuti fuori tappa da’ Notai del suo dipartimento, praticando a riguardo di quelle la medesima regola, con farne anche menzione nell’indice di cadun libro.