Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/39

Da Wikisource.

35

4.

A’ Conservatori del Tabellione apparterrà nel rispettivo distretto della loro giurisdizione l’autorità, ed il dovere di promovervi nella materia dell’insinuazione, e del Notariato l’esecuzione delle Regie Costituzioni, del presente Regolamento, e di qualunque successiva determinazione di S. M., e del Magistrato della Camera, come pure di procedere alle visite del Tabellione, e tanto in occasione delle medesime, che fuori di esse, al gastigo di qualunque contravvenzione.

5.

I Delegati della Camera procederanno alle visite coll’autorità stessa de’ Conservatori; ma per le contravvenzioni, che venissero a scoprirsi fuori del tempo delle visite, ne prenderanno solamente le informazioni, eccettocché per risparmio di spese la Camera stimasse di altrimenti commetterle: dovranno quelle sempre trasmettersi al Proccuratore Generale di S. M. per le sue conclusioni, e successivamente alla Camera per la sentenza.

6.

Fuori delle città di residenza de’ predetti Conservatori, e Delegati, potranno gli Ordinarj de’ luoghi, quando la dilazione potesse riuscire pregiudiziale, procedere agli atti necessarj per accertare, o sulle notizie, che loro venissero date, o d’officio, le contravvenzioni, ed i contravventori, rimettendo poscia gli atti ai rispettivi Conservatori, e Delegati del Tabellione.

7.

Nelle visite del Tabellione negli Stati di qua da’ monti, e colli interverranno i Vice-Patrimoniali della Camera, nella Savoia i rispettivi Patrimoniali del Tabellione, nel Ducato d’Aosta l’Avvocato Fiscale del medesimo, e nelle altre parti que’ soggetti, che verranno deputati dalla Camera in occasione delle rispettive delegazioni, le quali emaneranno sulle rappresentanze del Proccuratore Generale di S. M.



                                                  E  2