Pagina:Regolamento del Real Collegio Liceo Cicognini di Prato presso Firenze.djvu/17

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ne pubblica; l'Economo e così pure il Cassiere e il Computista sono nominati dal Consiglio comunale di Prato.

art. 3. II Direttore è il solo capo e rappresentante dell’Istituto; dirige, come Preside, le scuole; e governa, come Rettore, il convitto; ha l'autorità esecutiva di ogni legge, regolamento od ordine concernente gli studi, gli impiegati interni ed esterni e gli alunni. A lui spetta stabilire gli orari e i regolamenti interni per gli alunni, gli istitutori, gli inservienti e tutte le persone addette al convitto.

art. 4. Solo rilascia i certificati scolastici e di buona condotta, solo carteggia colle famiglie degli alunni e coll’autorità scolastica, cui trasmette le informazioni richieste e i rapporti sul personale, sull'andamento delle scuole e del convitto; conserva i registri scolastici e adempie a tutti gli uffizi di preside degli studi.

art. 5. Il Direttore prende cognizione dei libri, disegni, stampe od altro, che siano introdotti dai convittori, o ad essi inviati, con l'autorità di ammetterli o rigettarli; rivede il carteggio degli alunni ha le ore determinate per le visite, e può delegare per la revisione dei libri e del carteggio qualche altro superiore interno.

art. 6. Vigila in particolar modo alla integrità dei buoni costumi e perciò cura che sia rigorosamente mantenuta la separazione degli interni dagli esterni, e che fra gli interni i grandi, i mezzani e i piccoli siano divisi fra di loro: dispone che sia fatta la lettura e la spiegazione delle regole del galateo, e che tutti ricevano una conveniente istruzione cristiana, e partecipino alle pratiche religiose.

art. 7. Rivede i rapporti degli insegnanti e degli istitutori, e direttamente nei casi gravi, oppure per mezzo degli altri superiori provvede alla correzione dei colpevoli, e a quanto stima più utile per il buon ordine scolastico e disciplinare.

art. 8. Una volta ogni due mesi, dopo raccolte le informazioni degli insegnanti e dei superiori interni, o in seguito a speciali esperimenti, trasmette rapporto alle famiglie sulla condotta, il profitto negli studi e lo stato di salute di ciascun alunno: informa anche straordinariamente nel caso di grave mancanza o di malattia.

art. 9. Assente o impedito il Direttore, lo supplisce il Vice-Direttore, il quale si attiene alle facoltà e alle norme che gli vengono date dal Direttore.

art. 10. Il Vice-Direttore oltre supplire il Direttore, e coadiuvarlo in quegli offici, che gli sono dal medesimo affidati, è incaricato di supplire i professori mancanti nel ginnasio, purché la supplenza non ecceda una quindicina di giorni; ha la speciale sorveglianza sulle scuole elementari e sulle scuole d’ornamento, e prende parte col Censore alla vigilanza dell’ordine disciplinare, e del buon andamento del convitto.

art. 11. Il Censore di disciplina ha l’ufficio speciale di curare sotto la dipendenza del Direttore, l’esecuzione precisa dell’orario, e l’esatto